Art 420 quater cpp : COMMENTO!

COPERTINA ART 420 QUATER CPP

Art 420 quater cpp : COMMENTO!

 

L’art 420 quater cpp disciplina la sospensione del processo per assenza dell’imputato.

Di recente, la disciplina dell’assenza è stata profondamente modificata. La legge n. 67 del 28 aprile 2014, infatti, avendo soppresso l’istituto della contumacia ha profondamente innovato la disciplina processuale in materia di assenza.

Per capire come si può giungere alla sospensione del processo è opportuno descrivere brevemente la procedura prevista dal codice in caso di assenza dell’imputato.

In sintesi, la procedura è la seguente:

1)all’inizio dell’udienza preliminare il giudice ha il compito di verificare si vi sia stata regolare costituzione delle parti. Qualora accerti delle irregolarità nelle notifiche egli dovrà disporre la rinnovazione della vocatio in iudicium.

2)qualora abbia, invece, accertato che la notifica è stata effettuata regolarmente, il giudice dovrà verificare e valutare la causa della mancata comparizione dell’imputato. In altre parole, dovrà accertare se questa sia dipesa da un legittimo impedimento tale da impedire un’assoluta imposibilità di comparire in udienza

3)qualora le notifiche siano regolari e la mancata comparizione dell’imputato non sia dipesa da legittimo impedimento (oppure, anche se effettivamente impedito, l’imputato abbia espressamente rinunciato ad assistere all’udienza) il giudice può procedere in sua assenza.

N.B. : la rinuncia, oltre che espressa, può altresì risultare (in modo implicito) da una serie di fatti in presenza dei quali la legge presume che l’imputato sia a conoscenza della celebrazione del processo. Tali fatti sono:

a)che nel corso del procedimento l’imputato abbia dichiarato od eletto domicilio

b)che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia

c)che l’imputato sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare nel corso del procedimento

d)che risulti comunque con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedimento o che si sia sottratto volontariamente a tale conoscenza.

4)il giudice, qualora ricorrano i presupposti appena menzionati, dispone con ordinanza che si proceda in assenza dell’imputato

5)qualora, invece, i presupposti appena citati difettino, il giudice DEVE rinviare l’udienza e disporre che l’avviso sia notificato all’imputato personalmente ad opera della PG.

6)se la notifica in mani proprie ha successo e l’imputato comunque decide di non presentarsi, il giudice procederà in sua assenza. Se, invece, la notifica risulta impossibile il giudice DEVE SOSPENDERE IL PROCESSO.

la sospensione del processo disposta può, successivamente, essere revocata. Quando? In uno dei seguenti casi:

1)quando le ricerche (disposte dal giudice dopo aver disposto la sospensione del processo) abbiano avuto esito positivo (in altre parole l’imputato sia stato trovato e, conseguentemente, risulti possibile effettuare a costui la notifica dell’avviso contenente la data fissata per l’udienza)

2)quando l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia – dando in questo modo la prova dell’avvenuta conoscenza del procedimento

3)in ogni altro caso in cui vi sia la prova dell’avvenuta consoscenza del procedimento

4)qualora vi siano le condizioni per emettere una sentenza ex art 129 cpp.

Il giudice, con la revoca della sospensione del processo, fissa la data per la nuova udienza e dispone che sia dato avviso alle parti private, alla persona offesa ed al PM.

All’udienza l’imputato (se compare) ha diritto di chiedere che si proceda con rito abbreviato oppure ha diritto di richiedere il patteggiamento.

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