art 610 cp : ESEMPIO!

COPERTINA ART 610 CP VIOLENZA PRIVATA ESEMPIO

 

art 610 cp (Violenza Privata) : ESEMPIO!

 

Avreste mai pensato che anche parcheggiare male può costituire il reato di cui all’art 610 cp (violenza privata)?

Eh si, la Cassazione proprio qualche giorno fa – precisamente il 7 dicembre 2015 – con la sent n. 48346/2015 si è espressa molto chiaramente sul punto: la condotta di chi blocca il passaggio ad altri autoveicoli integra il reato di violenza privata.

La Corte ha rigettato il ricorso proposto da una donna contro la decisione della Corte d’appello di Genova che la condannava alla pena di 15 giorni di reclusione (pena poi sospesa) e al risarcimento del danno – alla parte civile – per il delitto di cui all’art 610 cp.

La Cassazione ha, quindi, dato ragione alla persona offesa dalla violenza privata, la quale aveva lamentato il mancato riconoscimento del delitto di cui all’art 610 cp allegando la seguente motivazione: l’imputata aveva effettuato un parcheggio “selvaggio” della propria automobile parcheggiandola davanti all’accesso del luogo dove era contenuta l’automobile della parte offesa impedendo, in tal modo, ogni tipo di passaggio (in altre parole, ogni via di uscita).

La Cassazione ha poi motivato la qualificazione giuridica di violenza privata, della condotta tenuta dall’imputata, nel seguente modo: il concetto di violenza contenuto nell’art 610 cp “si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”.

È appena il caso di ricordare che la Cassazione, precedentemente alla pronuncia in commento, si è già pronunciata altre volte in tal senso. nella sent. n. 8425/2013, ad es, ha affermato che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l’accesso alla parte lesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione”.

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