Art 14 cpc : COMMENTO

COPERTINA ART 14 CPC COMMENTO

Art 14 cpc : COMMENTO!

Art 14 cpc (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)

Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito.
Il convenuto puo’ contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione.
Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

il principio codificato all’art 10 cpc , in base al quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda, è consacrato all’interno dell’art 14 cpc. Questa norma, infatti, al primo comma – accanto al criterio della somma indicata – prevede 2 presunzioni:
1)quella del valore dichiarato
2)quella della competenza del giudice adito.

…In relazione a quali tipi di cause valgono queste presunzioni?
La risposta è la seguente:
a)cause relative a somme di danaro non determinate,
b)cause relative a beni mobili
c)cause relative ad obblighi di fare o non fare suscettibili di valutazione monetaria
d)cause relative a rapporti obbligatori relativi a beni immobili.

Cosa accade qualora l’attore NON indichi la somma o NON dichiari il valore? L’art 14 cpc dispone che in tale situazione la causa si presume di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito. Da ciò consegue che se accanto alla domanda in questione ne viene proposta un’altra, si verificherà automaticamente il superamento della competenza del giudice adito. Perché? Perché, ovviamente, la nuova causa – qualunque valore essa abbia – supererà per forza la competenza per valore del giudice adito (perché questa è ormai stata occupata, nel suo limite massimo, dalla causa di valore indeterminabile).
Per comprendere meglio il contenuto di questo primo comma dell’art 14 cpc, facciamo un esempio: se l’attore propone due domande al GDP di cui la prima (di valore indeterminato) è volta ad ottenere il risarcimento del danno nascente da circolazione di veicoli (per il quale l’art 7 cpc prevede una competenza per valore massima di 20.000 euro), a causa della mancata indicazione del valore della causa, si presumerà che il valore di questa sia pari a 20.000 euro. Per tale ragione, anche qualora il valore della causa oggetto della seconda domanda fosse di “1 euro” (limite ovviamente del tutto inventato, giusto per rendere l’idea) la competenza del GDP sarebbe superata (…di “1 euro”, appunto).

È possibile escludere tale effetto? Anche se il c.1 dell’art 14 cpc non ne fa menzione, la risposta è si. Dichiarando, infatti, al momento della proposizione della domanda, di voler contenere la propria richiesta nei limiti della competenza del giudice adito mediante la c.d. clausola di contenimento, è possibile ottenere tale risultato. In tal caso il valore della domanda per la quale l’attore NON abbia dichiarato il valore NON sarà pari al limite massimo della competenza del giudice adito ma, invece, corrisponderà alla differenza tra il limite massimo della competenza e il valore dichiarato dall’attore nell’altra/e domande proposte dinnanzi al giudice adito.
In base al c.2 dell’art 14 cpc, la presunzione di competenza per valore del giudice adito può essere contestata da colui nei cui confronti viene proposta la domanda. Tale contestazione, tuttavia, dovrà avvenire mediante una contestazione specifica e motivata (che va proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo), al fine di dimostrare il valore effettivo della domanda.
Il terzo ed ultimo comma dell’art 14 cpc precisa, infine, che qualora la contestazione manchi o intervenga tardivamente, in entrambe le ipotesi la competenza permane presso il giudice adito. Da ciò consegue che il giudice deciderà nel merito senza, ovviamente, oltrepassare i limiti della propria competenza per valore.

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