Art 12 cpc : COMMENTO!

COPERTINA ART 12 CPC COMMENTO

Art 12 cpc : COMMENTO!

TESTO DELLA NORMA:

Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

Commento:

Dalla lettura del primo comma dell’art 12 cpc si evince che la norma regola l’ipotesi in cui nel processo si discuta ESCLUSIVAMENTE di una parte del rapporto obbligatorio e, di conseguenza, il valore della causa dovrà essere determinato in base a quella porzione del rapporto in contestazione (quindi NON in base al valore dell’intero rapporto obbligatorio). Inoltre, NON dovranno nemmeno essere considerate (ai fini di suddetta determinazione ) le eccezioni sollevate dal convenuto (art 112 cpc) AD ECCEZIONE DI QUELLE che, dando luogo ad un accertamento incidentale, possano comportare la modificazione della competenza per valore (art 34 cpc).

N.B. La giurisprudenza prevalente ritiene che nel caso di azione di risoluzione valore della causa vada determinato sulla base della domanda SOLO quando l’azione di risoluzione costituisca la premessa della domanda di risarcimento del dannno..cosa accade, quindi, se l’azione di risoluzione NON costituisca la suddetta premessa? La risposta è semplice: il valore della causa andrà determinato in base al valore dell’intero rapporto.
Ulteriori considerazioni:

Ci sono dei casi in cui il c.1 dell’art 12 cpc subisce delle deroghe?

Si, subisce deroga nell’ipotesi in cui il giudice debba esaminare (con efficacia di giudicato!) le seguenti due questioni:

a)questioni relative all’esistenza del rapporto obbligatorio

b)alla validità del rapporto obbligatorio

in tali ipotesi, infatti, come ha ricordato una recente pronuncia della cassazione (Cass. n. 2737/2012) ai fini della determinazione del valore della causa è necessario derogare al c.1 dell’art 12 cpc prendendo in considerazione il valore dell’intera causa.

Come si determina la competenza per valore nel caso in cui, oggetto della domanda, si un contratto di compravendita e l’entità economica in contestazione comprenda – contemporaneamente – le obbligazioni sia del venditore che del compratore?

La risposta è la seguente:

in base all’art 12 cpc in un caso come questo la conseguenza è che se il venditore agisce per il pagamento del prezzo ed il compratore chiede la consegna del bene acquistato, questa domanda NON comporta un aumento del valore della causa…Perché? Perché NON deve essere effettuata la somma dell’entità economica del bene a quella del prezzo richiesto in quanto, esse, rappresentano due diverse indicazioni dello STESSO e UNICO unico valore (il bene) oggetto del contratto dedotto in contestazione.

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