Art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo).
Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al
giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto
prevalente o uguale a quello del possessore, puo’ escludere questo
dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non
dal giorno della domanda giudiziale.
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