Art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo)

art 55 c.c.
art 55 c.c.

 

Art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo).

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al
giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto
prevalente o uguale a quello del possessore, puo’ escludere questo
dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non
dal giorno della domanda giudiziale.

 

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