Art. 54 c.c. (Limiti alla disponibilita’ dei beni)

art 54 c.c.
art 54 c.c.
Art. 54 c.c. (Limiti alla disponibilita’ dei beni) Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso

temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessita’ o utilita’ evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate.

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