Art. 56 c.c. (Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza)

art 56 c.c.
art 56 c.c.

 

Art. 56 c.c. (Ritorno dell’assente o prova della sua esistenza)

Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o e’ provata
l’esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di
assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la
conservazione del patrimonio a norma dell’art. 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al
giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi
attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi
dell’art. 54 restano irrevocabili.

Se l’assenza e’ stata volontaria e non e’ giustificata, l’assente
perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla
norma dell’art. 53.

 

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