Art 4 cc : COMMENTO!

COPERTINA ART 4 CC COMMENTO

Art 4 cc (Commorienza) : COMMENTO!

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Infografica art 4 c.c..

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Testo di legge:

 

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

 

Commento:

Quando può, validamente, parlarsi di “morte”? La risposta è la seguente: quando sia intervenuta la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (art 1 L.29 dicembe 1993 n. 578).

Anche la morte, come la nascita, deve essere dichiarata all’ufficiale dello stato civile al fine, in questo caso, di poter validamente formare l’atto di morte. Il termine entro il quale tale dichiarazione deve essere eseguita è di 24 ore dall’avvenuto decesso.

Chi può validamente effettuare la dichiarazione di morte? Può essere compiuta da uno dei due congiunti, da una persona che conviveva con il defunto o da un terzo soggetto appositamente delegato oppure dal direttore della casa di riposo/cura o dell’ospedale – quando la morte sia avvenuta all’interno di una di queste strutture).

Cosa accade quando vi sia incertezza circa la sopravvivenza di una persona rispetto ad un’altra (es in caso di scontro tra veicoli)? In altre parole: come si stabilisce quale dei soggetti è morto prima, in caso di dubbio? La risposta è fornita proprio dall’art 4 cc, che dice che in tali ipotesi la legge presume – fino a prova contraria che può essere fornita con qualunque mezzo – che i soggetti siano morti contestualmente. È la c.d. Presunzione di commorienza che, ammettendo prova contraria, è una presunzione relativa.

L’ipotesi disciplinata dall’art 4 cc è rilevante quando la morte costituisca il presupposto per l’apertura della successione. Facciamo un esempio: immaginiamo che due coniugi, senza figli, rimangano uccisi a seguito di un incidente. I parenti di ciascuno di essi avranno ovviamente interesse a provare che il proprio congiunto, essendo sopravvissuto all’altro, ne abbia ereditato i beni. Se riuscissero a provarlo, infatti, avrebbero di diritto la possibilità di entrare in possesso dell’intero patrimonio di entrambi i coniugi coniugi – escludendo dalla successione i parenti del coniuge di cui si riesca a provare che la morte sia avvenuta prima rispetto all’altro.

Cosa accade ai rapporti giuridici e ai diritti eventualmente facenti capo al soggetto morto? Alcuni di essi si estinguono (ad es il matrimonio); altri possono essere sciolti per iniziativa degli eredi del defunto. I diritti patrimoniali, invece, si trasmettono secondo le regole previste dal codice civile per la successione a causa di morte (artt 456 cc e ss.). E per quelli non patrimoniali (ad esempio il diritto alla riservatezza, al nome, all’immagine, ecc)? In tali ipotesi la tutela di questi interessi è, normalmente, riservata al coniuge del defunto.

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