Art 2 cc : COMMENTO!

COPERTINA ART 2 CC COMMENTO

Art 2 cc (Maggiore età. Capacità di agire): COMMENTO!

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Testo di legge:

 

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa .

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Commento

Prima di analizzare la norma in esame è utile definire tre espressioni da essa utilizzate tanto nel primo quanto nel secondo comma. Le espressioni sono le seguenti:

a)Maggiore età: si raggiunge al compimento del diciottesimo anno (come stabilito dal c.1 dell’art 2 cc).

b)Capacità di compiere tutti gli atti: in termini tecnici è chiamata capacità di agire. Essa è definibile come l’idoneità a manifestare validamente la propria volontà al fine di compiere atti giuridici, acquistare o esercitare diritti o assumere obblighi.

c)Capacità di prestare il proprio lavoro: questo tipo di capacità, eccezionalmente riconosciuto al minore nelle ipotesi stabilite dalle leggi speciali a cui il c.2 dell’art 2 cc rinvia, può comunque essere acquisita solo all’avvenuto compimento del sedicesimo anno di età.
Chiarito il significato di queste tre espressioni è ora più agevole comprendere la ratio della norma in esame.

Come abbiamo visto commentando l’art 1 cc è solo con la nascita che una persona fisica può legittimamente acquisire la capacità giuridica (= l’idoneità ad essere titolare di diritti, doveri, ecc). Tuttavia, non sempre la persona fisica è in grado di gestire personalmente i propri interessi. In altri termini, non sempre è in grado di occuparsi personalmente delle situazioni giuridiche soggettive che ad essa fanno capo. Le ragioni possono essere diverse: malattia; giovane età, ecc. in queste ed altre situazioni in cui, come detto, il soggetto non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi ciò che difetta è la capacità giuridica. La capacità giuridica, quindi, può essere definita come l’idoneità a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica. In altre parole, la capacità giuridica può anche essere denominata capacità negoziale.
N.B.: mentre un soggetto può avere oppure può difettare della capacità giuridica, lo stesso discorso NON vale per la capacità di agire. Questa, infatti, corrispondendo all’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri fa capo a chiunque per il solo fatto che costui sia nato – a prescindere, quindi, anche dall’effettiva sua capacità di agire. (es: un bambino avrà sicuramente capacità giuridica mentre non avrà capacità di agire).
Quando si acquista la capacità giuridica?

Ai sensi del c.1 dell’art 2 cc ciò avviene al compimento del diciottesimo anno di età. In altri termini, quando un soggetto diviene maggiorenne.

Questa regola generale può, tuttavia, subire delle eccezioni. Vi sono dei casi, infatti, in cui un soggetto pur avendo raggiunto la maggiore età non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi difettando, quindi, di capacità giuridica.

Quali sono questi casi?

Ad esempio una malattia (mentale o fisica), lo stato di ubriachezza cronica, ecc. in queste ed altre ipotesi manca evidentemente la normale capacità di discernimento di cui, normalmente, una persona fisica che abbia raggiunto la maggiore età dispone. In casi come questi, quindi, la legge prevede una serie di istituti giuridici (la minore età, l’interdizione giudiziale, l’inabilitazione, l’emancipazione, l’amministrazione di sostegno, l’incapacità di intendere e di volere) a protezione di tali soggetti, al fine di scongiurare il rischio che costoro possano porre in essere atti negoziali che incidano negativamente sui loro interessi (es: prestare soldi senza garanzie, fare acquisti scellerati, ecc).

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