Art 1322 cc : Autonomia Negoziale

COPERTINA ART 1322 CC COMMENTO

Art 1322 cc : Autonomia Negoziale

Proseguendo il discorso sul contratto, dopo aver commentato l’art 1321 cc nel precedente articolo, analizziamo adesso la norma successiva: l’art 1322 cc

TESTO DELLA NORMA

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

 

il c.1 dell’art 1322 cc chiarische uno dei due profili dell’autonomia contrattuale: q uello che attiene al CONTENUTO del contratto. le parti, infatti, hanno il diritto di regolare il loro rapporto come meglio credono, a condizione che rispettino “i limiti imposti dalla legge”. i limiti imposti dalla legge concernono le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume (art 1343 cc)

N.B. : tale regola non è sancita esclusivamente dall’art 1322 cc trovando, invece, espressione anche nella Costituzione, nella parte che tutela la libertà di iniziativa economica privata (art 41 Cost e art 42 Cost). Questa libertà, tuttavia, non è assoluta ma deve essere esercitata rispettando i limiti posti dalla legge.
il c.2 dell’art 1322 individua, poi, Il secondo profilo di autonomia delle parti: quello che attiene al TIPO contrattuale. Le parti, infatti, non sono obbligate ad adottare i tipi di contratto nominati (quindi quelli individuati e regolati espressamente dal codice civile e dalle leggi speciali) potendo, invece, anche dare vita a nuovi tipi di contratto (qualora fosse necessario per regolare più compiutamente i loro rapporti).

Questi nuovi tipi contrattuali devono però OBBLIGATORIAMENTE realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento.

Anche se l’art 1322 cc non lo dice espressamente, tale controllo potrà avvenire solamente in via successiva, per mezzo del giudice, in quanto la legge non può provvedervi preventivamente (a causa del carattere di contratti “innominati” che questi accordi atipici presentano).

In ogni caso la disciplina è quella generale che vige per tutti i contratti, data dalle norme generali sul contratto e da quelle dei singoli contratti (che saranno applicabili in via analogica)

 

Vediamo due esempi di contratti innominati ex art 1322 cc :
Esempio 1: qualora le parti volessero dar vita ad un contratto atipico che presenti sia gli elementi della compravendita sia quelli della donazione, daranno vita ad un contratto c.d. Misto nel quale la causa costituirà la fusione di questi due tipi contrattuali.

Esempio 2: riguarda i c.d. Contratti collegati (quei contratti diversi ma volti a raggiungere uno scopo unico).

La Cassazione, sul punto, si è espressa con una recente sentenza (Cass. n. 7255/2013), affermando che il collegamento contrattuale non comporta un contratto nuovo ed autonomo ma, invece, attraverso di esso i contraenti hanno il fine di perseguire un risultato economico unitario e complesso, realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti. Questi contratti, tuttavia, conservano una loro causa autonoma nonostante ciascuno di essi sia finalizzato ad un unico regolamento degli interessi reciproci. In caso di collegamento funzionale tra più contratti, quindi, essi restano soggetti alla loro propria disciplina propria MA, al tempo stesso, la loro interdipendenza produce degli effetti: una regolamentazione unitaria delle vicende riguardanti il mantenimento in vita del rapporto contrattuale tra le parti.

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