Art 17 cpc : COMMENTO

COPERTINA ART 17 CPC COMMENTO

Art 17 cpc : COMMENTO

 

Art 17 cpc
(Cause relative all’esecuzione forzata)

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’articolo 619, dal valore dei beni controversi; quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

 

In materia di esecuzione forzata è innanzitutto indispensabile ricordare che la competenza per valore è divisa tra il GDP (giudice di pace) ed il Tribunale.

Il c.1 dell’art 17 cpc afferma che nel caso in cui il debitore contesti il diritto della parte istante di procedere all’esecuzione, il valore della causa DEVE essere determinato in relazione al credito per cui si procede.

Cosa accede se, invece, il debitore contesta SOLO una parte del credito? L’art 17 cpc non lo dice espressamente, tuttavia, in tale ipotesi, il valore della causa si determina in relazione alla parte in contestazione.

Qualora poi sorgano contestazioni riguardanti l’esecuzione per consegna o rilascio o l’esecuzione per obblighi di fare o non fare, il valore viene determinato nel seguente modo:

-se il diritto per il quale si procede è un diritto reale immobiliare → secondo i criteri stabiliti all’art 15 cpc;

-verrà invece determinato in base all’art 14 cpc qualora si proceda per un credito oppure per un diritto reale mobiliare.

 

Il c.2 dell’art 17 cpc afferma invece che in caso di opposizione di terzo (art 619 cpc) che vantino il diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, la competenza per valore DEVE essere determinata in relazione al valore dei beni controversi ed i criteri da osservare sono quelli indicati dall’art 14 cpc (in caso di beni mobili) e dell’art 15 cpc (in caso di beni immobili).

Anche se l’art 17 cpc non lo dice espressamente, per le cause di opposizione agli atti esecutivi (art 617 cpc) che siano promosse anteriormente all’inizio dell’esecuzione, la competenza spetta al giudice dell’esecuzione – come indicato nell’art 480 c.3 cpc (in base al quale qualora il creditore, nel precetto, NON dichiari la propria residenza o non elegga domicilio nel luogo in cui è situato il “giudice-ufficio giudiziario” competente per l’esecuzione, il debitore potrà proporre opposizione dinnanzi al giudice del luogo in cui gli è stato notificato il precetto)

L’ opposizione agli atti esecutivi va comunque SEMPRE proposta dinnanzi TRIBUNALE e inoltre:

a)se proposta PRIMA dell’esecuzione, va proposta al tribunale competente per l’esecuzione, individuato ex art 26 cpc e, qualora ne ricorrano le condizioni, quello invece individuato ex art 480 c.3 (quindi NON!!! può mai essere competente il giudice di pace).

b)Se invece viene proposta DOPO che l’esecuzione sia iniziata, deve essere decisa da un magistrato (sempre facente parte del tribunale) MA!!! diverso da quello che si è occupato dell’esecuzione (in modo che non sia lo stesso magistrato che si è occupato dell’esecuzione a decidere la domanda di opposizione agli atti esecutivi)

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