Art 1321 cc – COMMENTO

COPERTINA ART 1321 cc commento

TESTO DI LEGGE:

Art 1321 cc

Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art 1321 cc – COMMENTO

 

il contratto appartiene all’insieme dei negozi giuridici, che sono definibili come “manifestazioni di volontà con le quali si rendono espliciti gli scopi che si vogliono perseguire e alle quali l’ordinamento giuridico ricollega tali effetti a condizione che siano meritevoli di tutela”.

L’art 1321 cc presenta diversi termini il cui commento risulta utile per capirne la ratio.

Parte: con il concetto di parte NON ci si riferisce ad un singolo soggetto ma, invece, ad un “centro di interessi”. Questa precisazione è molto importante, in quanto un centro di interessi può essere costituito anche da più soggetti.

Le parti, poi, devono essere – per espressa previsione della norma in esame – almeno due “…di due o più parti…”. Perché? Perché, in caso contrario, non potrebbe parlarsi di contratto (e quindi di accordo) ma soltanto di atto unilaterale.

Patrimoniale: l’art 1321 cc prevede chiaramente che il tipo di rapporto giuridico che la parti costituiscono con un contratto DEVE essere di carattere patrimoniale; diversamente, vi sarà sempre un accordo, ma questo NON sarà un contratto.

Es: la compravendita è un contratto, perché lo scopo giuridico di tale atto è la vendita di un bene (con conseguente trasferimento del diritto di proprietà dal venditore al compratore) ed il corrispettivo versamento del prezzo da parte del compratore. Il prezzo, quindi, dimostra come con la compravendita il venditore ed il compratore costituiscano tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NON è, invece, un contratto il matrimonio. Perché? Perché esso è certamente un accordo ma, difettando il carattere patrimoniale dello stesso (si noti che lo scopo del matrimonio è la creazione di un vincolo personale ed affettivo tra due soggetti – uno scopo molto diverso da quello, invece patrimoniale, di una compravendita!) NON può essere ricondotto all’istituto del contratto.
Quanto detto fin qui si dimostra, quindi, che il contratto è un negozio giuridico. In particolare, nell’intero sistema del diritto privato, è la figura più importante di negozio giuridico.

Quali sono (da un punto di vista generico) le funzioni del contratto? Riprendendo la definizione contenuta nell’art 1321 cc è chiaro, come già detto, che il contratto abbia la funzione di costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico partrimoniale. Quindi con esso è possibile:

-acquistare dei beni (mobili – come una macchina, un quadro, ecc; o immobili – una casa)

-procurarsi un servizio (es un contratto d’opera professionale con un medico per poter essere curato)

-garantirsi la disponibilità “temporanea” di:

a)un bene (es: il contratto di locazione o il noleggio di un veicolo)

b)una somma di denaro (mutuo)

-offrire a terzi beni o servizi al fine di ottenere, in cambio, un corrispettivo in denaro (es: vendere i beni che ho prodotto con il mio lavoro; vendere il mio lavoro – come dipendente oppure come libero professionista)

-compiere o ricevere una liberalità (es: la donazione – NB la donazione NON è un atto unilaterale ma è, appunto, un contratto. Perché? Perché, se non fosse così, il destinatario della donazione sarebbe obbligato a ricevere un bene che, per qualunque motivo, potrebbe non volere. Si pensi, ad esempio, ad una casa. Se tizio – donante – decide di donare una casa a caio – donatario – caio potrebbe apprezzare il gesto ma NON voler assolutamente ricevere tale bene. Una volta divenuto proprietario, infatti, caio dovrebbe comportarsi come tale – dovendo ad esempio accollarsi tutti i costi necessari per la gestione del bene ed anche le imposte – e può darsi che costui non ne abbia intenzione).

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