Spiegazione dettagliata dell’articolo 10 costituzione

COPERTINA ART 10 COST COMMENTO

Spiegazione dettagliata dell’articolo 10 costituzione.

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Riprendendo, ed approfondendo, il discorso fatto nell’articolo Diritto Costituzionale – costituzione italiana articolo 10 spiegazione – Sdiritto costituzionale costituzione italiana articolo 10 spiegazione , Il c.1 dell’articolo 10 costituzione esprime la volontà della Repubblica di aprirsi alla comunità internazionale. In che modo? La risposta è la seguente: impegnandosi a produrre, nel proprio ordinamento interno, disposizioni che coincidano con le norme internazionali riconosciute dalla comunità degli Stati.

La legislazione statale e regionale, in altre parole, alla luce di quanto dispone adesso il c.1 dell’art. 117 Cost deve uniformarsi alle norme internazionali generalmente riconosciute e a quelle derivanti dai trattati internazionali.

la Corte Costituzionale ha poi affermato che in caso di conflitti fra norme internazionali da un lato e costituzionali dall’altro, l’interprete ha il dovere di “armonizzarle” tenendo in considerazione una serie di elementi:

1)il diritto internazionale preesistente alla Costituzione prevale su di essa. Perché? Perché questo regola situazioni, fattispecie ed interessi che si pongono in rapporto di specialità rispetto alle norme interne.

2)il diritto internazionale successivo non può mai contrastare contrastare con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Quali sono questi principi? La risposta è semplice: sono quelli contenuti nei primi 12 articoli della costituzione (chiamati anche “superprincipi”) che, dando forma al nostro ordinamento costituzionale, non possono essere modificati o alterati in nessun caso (es principio eguaglianza, rispetto della dignità dell’uomo, riconoscimento dei suoi diritti inviolabili)

In base al c.2 dell’articolo 10 costituzione la condizione giuridica dello straniero che resieda in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge. Prima di spiegare il significato dell’espressione “ la condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge” è opportuno precisare che, attualmente, esistono nel nostro ordinamento due categorie di stranieri:

a)i cittadini dell’Unione europea: costoro godono di una tutela qualificata in modo particolare e praticamente assimilabile a quella riconosciuta ai cittadini italiani

b)i cittadini non appartenenti all’Unione europea (cd. Extracomunitari): costoro possono essere soggetti a restrizioni – in relazione al loro diritto d’ingresso, permanenza e soggiorno nel territorio italiano.

Tornando all’espressione citata poc’anzi (…la condizione giuridica dello straniero che resieda in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge…) essa cosa sta a significare? significa che il trattamento giuridico a cui viene sottoposto lo straniero può essere determinato soltanto dalla legge (non potento, in altre parole, essere regolamentato da fonti del diritto inferiori ad essa come ad es i regolamenti governativi), non può essere meno favorevole rispetto a quanto previsto nelle norme di diritto internazionale (sia quelle generalmente riconosciute – norme consuetudinarie; sia quelle pattizie – i trattati).

i commi 3 e 4 dell’articolo 10 costituzione consentono, poi, a chiunque non abbia l’opportunità di vivere in uno Stato retto dagli stessi principi su cui si regge quello italiano, il diritto di rifugiarsi in Italia e di non essere estradato qualora abbia commesso reati politici contro un regime che sia illiberale.

..cosa si intende per “reati politici” la risposta è la seguente: sono reati compiuti attraverso comportamenti che

a)esprimano chiara opposizione a regimi non democratici

b)costituiscano l’esercizio di diritti e libertà negate da quegli ordinamenti.

Quindi L’italia – nel rispetto delle Convenzioni internazionali sottoscritte a tutela dei diritti dell’uomo – escludendo l’estradizione per questo tipo di reati di fatto restringe la potestà repressiva dello Stato estero (dal quale lo straniero sia fuggito a causa delle condizioni di vita -antidemocratiche e illiberali in cui costui era costretto a vivere), per tutelare lo straniero.

È infine doveroso precisare che L’Italia partecipa a due convenzioni (avendole ratificate con legge): la Convenzione sullo status dei rifugiati e il Protocollo relativo allo status di rifugiati. Sia la Convenzione che il Protocollo sono richiamati nell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ciò conferma come l’importanza del diritto di asilo sia percepita a livello nazionale, comunitario e internazionale.

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