art 2 codice penale : COMMENTO!

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art 2 codice penale (successione delle leggi penali nel tempo) : COMMENTO!

 

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Si ha successione di leggi penali nel tempo quando una norma si estingue ed un’altra subentra al suo posto.

Il fenomeno successorio delle leggi penali è regolato, da un lato, dal principio di irretroattività della norma penale incriminatrice – contenuto negli artt 25 Cost e, 1 cp e 11 disp. Prelim. Cc – e, dall’altro, dall’art 2 codice penale.

Con riguardo all’art 2 codice penale sono tre i casi da esso esaminati:

1)Nuove incriminazioni

2)abolizione di incriminazioni precedenti

3)nuove disposizioni soltanto modificative

1)Nuove incriminazioni

il principio di irretroattività delle leggi penali incriminatrici si applica quando la legge configuri come reato un fatto che, precedentemente, NON era previsto come tale.

Il c.1 dell’art 2 codice penale infatti dispone che “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”

l’irretroattività vige in due ipotesi:

a)quando la legge istituisca un nuovo titolo di reato

b)quando, a causa di un mutamento degli elementi costitutivi di reati (già previsti dal diritto penale), divegono punibili dei fatti che, prima dell’avvento di tale mutamento, NON lo erano.

Qual’è la ratio di tale comma quindi? Le ragioni sono tre:

-questo primo comma dell’art 2 codice penale è volto a tutelare il principio della massima tutela della libertà del cittadino, perché ciascuno DEVE avere la certezza di non subire sanzioni penali per atti che costituiscono reato SOLO A CAUSA di una legge successiva rispetto al momento in cui si sono verificati

-la coerenza con un principio di giustizia in base al quale sarebbe incoerente ed ingiusto punire dei fatti che, al momento in cui si sono verificati, NON erano punibili perché NON erano vietati.

-la certezza del diritto, pilastro di un’ordinamento giuridico che si definisca democratico.

2)abolizione di incriminazioni precedenti

si applica, eccezionalmente, il principio di RETROATTIVITÀ qualora la nuova norma NON preveda più come reato un fatto che, in precedenza, era considerato tale. In un caso come questo, quindi, si applicherà la nuova norma più favorevole al reo.

Il c.2 dell’art 2 cp dispone infatti che “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”

l’abolizione di incriminazioni precedenti (c.d. Abolitio criminis) può derivare da situazioni differenti:

a)dalla soppressione della precedente norma sanzionatrice

b)dall’abrogazione della norma INTEGRATRICE del precetto penale.

3)nuove disposizioni soltanto modificative

il c.4 dell’art 2 cp prevede che “Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”

in base ad esso, quindi, la nuova norma può CONTEMPORANEAMENTE conservare il giudizio di riprovevolezza in relazione ad un fatto previsto dalla legge come reato e tuttavia disciplinarlo diversamente.

Sono quindi due le ipotesi che possono configurarsi:

a)la nuova legge comporta modificazioni sfavorevoli al reo: in questo caso si applica la legge precedente

b)la nuova legge comporta modificazioni favorevoli al reo: in questo caso si applica la nuova legge che, conseguentemente, avrà efficacia RETROATTIVA

…qual’è la ratio di questo quarto comma dell’art 2 codice penale? La risposta è la seguente: assicurare il rispetto del principio secondo cui al cittadino DEVE essere assicurato il trattamento più favorevole tra quelli che la legge stabilisce a partire dal momento in cui è stato commesso il fatto fino alla sentenza irrevocabile

N.B.: ai fini dell’individuazione della normativa più favorevole al reo è OBBLIGATORIO applicare INTEGRALMENTE la norma che IN CONCRETO (vale a dire “in relazione alla vicenda concreta”) sia più vantaggiosa per il reo. Tale principio lo ha ribadito recentemente anche la Corte di Cassazione (Cass. 19/5/2004, n. 23274). ciò significa, quindi, che per determinare in concreto se una norma sia più o meno favorevole per il reo è necessario tener conto, certamente, delle rispettive pene edittali, MA!!! NON!!! in astratto. È necessario, infatti, valutarle IN CONCRETO. In altre parole, verificare il trattamento sanzionatorio che in concreto deriverebbe dall’applicazione dell’una o dell’altra.

Il c.3 dell’art 2 codice penale prevede poi che nel caso in cui venga pronunciata condanna a pena detentiva e, successivamente, la norma posteriore (a seguito dell’avvenuta modifica legislativa) preveda PER LA STESSA FATTISPECIE ESCLUSIVAMENTE LA PENA PECUNIARIA, la conseguenza sarà questa: la pena detentiva SI CONVERTE AUTOMATICAMENTE (ai sensi dell’art 135 cp) nella corrispondente pena pecuniaria.

il c.4 regola, invece, il caso in cui una seconda legge prevede un regolamento sanzionatorio più favorevole al reo. quindi, in altre parole, la situazione è questa: il giudice deve scegliere tra una legge (a) e una legge (b). quale applicherà? per rispondere a questa domanda, imaginiamo il seguente esempio:

Tizio ha commesso il reato “x”. le norme che regolano tale reato sono due – norma (a) e norma (b). immaginiamo che la norma (a) punisca nel seguente modo (min 5 mesi; max 5 anni); la norma (b), invece, punisce nel seguente modo (min 1 anno; max 3 anni).

quale dovrà scegliere il giudice?

allora, il giudice – a seconda di come ritenga giusto applicare l’art 133 cp – agirà scegliendo tra la norma (a) e la norma (b) applicando quella che sia IN CONCRETO più favorevole al reo.

cosa si intendo con “IN CONCRETO”?

si intende questo: se il giudice riterrà giusto (in base a quanto gli è consentito dall’art 133 cp) punire il reo con il massimo della pena, allora dovrà applicare la norma (b) (perché- nell’esempio fatto – è quella che prevede un max di 3 anni, quindi PIÙ FAVOREVOLE del max di 5 anni previsto, invece, dalla norma “a”). Se il giudice, invece, riterrà di punire con il minimo, allora dovrà applicare la norma (a) (perché – nell’esempio fatto – la norma “a” è quella che prevede un minimo più favorevole: 5 mesi).

il c.5 dell’art 2 cp parla, invece, di “leggi eccezionali” e di “leggi temporanee”.

cosa si intende con tali espressioni?

leggi eccezionali:

i riferimenti sono 2:

1)art 14 delle preleggi: queste sono leggi che fanno eccezione a principi generali e, di conseguenza, interrompono la consequenzialità logica di principi generali.

2)art 2 c.5 cp: sono leggi dettate in presenza di eventi di carattere eccezionale (es per fronteggiare guerre, cataclismi, terremoti, ecc)

leggi temporanee:

sono leggi caratterizzate dall’apposizione di un termine alla loro durata. di conseguenza, sono leggi “a tempo” (in altre parole, la legge “x” si applicherà fino al giorno “y”).

(N.B. anche queste leggi possono essere prodotte ed utilizzate per fronteggiare situazioni come guerre, cataclismi, terremoti, ecc)

quali sono, a questo punto, le ratio di entrambi i tipi di leggi?

ratio delle leggi eccezionali:

essendo norme create per disciplinare situazioni estremamente importanti, non possono essere vanificate da una legge successiva più favorevole al reo.

facciamo un esempio:

se la norma “a” (norma eccezionale) stabilisce una pena più severa per il fatto di reato (es il furto) avvenuto nelle zone terremotate, una volta che la situazione sarà riportata alla normalità, questa norma SI APPLICHERÀ ancora al reo (anche se NON è quella a lui più favorevole). perché? perché qualora TIzio abbia compiuto un furto nel periodo di vigenza della norma eccezionale, SAREBBE TROPPO COMODO se potesse giovarsi del fatto che “quando verrà beccato” quella situazione straordinaria (per la quale era stata creata la norma eccezionale) non c’è più. quella norma, quindi, si applicherà cmq (altrimenti sarebbe troppo comodo per Tizio!)

ratio delle leggi temporanee:

la ragione della IRRETROATTIVITÀ di tali leggi (in deroga a quanto previsto dall’art 2 cp) sta nel fatto che DEVE essere garantita l’efficacia general preventiva della norma temporanea FINO al raggiungimento della sua scadenza ed anche OLTRE tale scadenza, MA SOLO per i rati compiuti nel periodo di tempo ANTECEDENTE alla sua scadenza. perché? perché, in tal modo, Tizio NON potrà giovarsi della temporaneità di quella legge per compiere il reato poco prima della sua scadenza pensando “ma si, tanto questa legge scade, quindi se commetto un reato sotto la sua vigenza sono comunque tranquillo che non mi succederà niente…!”

Per quanto riguarda il comma 6, data la delicatezza di tale previsione lascio, momentaneamente, sospeso il discorso riservandomi – nei prossimi giorni – di completarlo con l’analisi del suddetto comma. 😉

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