Sequestro Giudiziario – art 670 cpc : COMMENTO

COPERTINA SEQUESTRO ART 670 CPC COMMENTO

Sequestro Giudiziario – art 670 cpc : COMMENTO

art 670 cpc (sequestro giudiziario)

l’art 670 disciplina il sequestro giudiziario.

Al n 1) la norma si occupa di disciplinare il sequestro giudiziario in relazione ad un primo gruppo di beni: i beni mobili, immobili, aziende e universalità di beni. In relazione ad essi afferma che i due presupposti per l’accoglimento della domanda volta ad ottenere il sequestro giudiziario sono:

a)che sia controverso il diritto di proprietà o il possesso su di essi

b)che sia opportuna la loro custodia e gestione temporanea

al n 2) la norma si occupa di disciplinare il sequesto giudiziario in relazione ad un secondo gruppo di beni: libri, registri, documenti, modelli ed ogni altro elemento idoneo ad essere utilizzato come prova in un processo di cognizione. In relazione ad essi afferma che i due presupposti per l’accoglimento della domana sono:

a)che sia controverso il diritto all’esibizione o alla comunicazione degli stessi

b)che sia opportuna la loro custodia

commento:

n 1)

partendo dall’analisi dell’art 670 n 1 si può subito effettuare la seguente considerazione: la funzione

del sequestro giudiziario, in questo caso, è quella di consentire la futura esecuzione coattiva sui beni, evitando che il debitore pregiudichi (ad es con la loro distruzione) il diritto della parte istante.

a) L’espressione “che sia controverso il diritto di proprietà o il possesso) va intesa in senso lato. Cosa significa questo? Significa che, a differenza di quanto veniva considerato in passato da dottrina e giurisprudenza, oggi si ritiene che il sequestro giudiziario possa essere richiesto non soltanto da coloro i quali abbiano esercitato un’azione petitoria (azione di rivendica) o possessoria (azione di manutenzione o azione di reintegrazione) ma, altresì, qualunque altra azione preordinata alla tutela della proprietà o del possesso, anche se non in via diretta. Ad es l’azione di risoluzione di un contratto per inadempimento. Immaginiamo la seguente situazione: il venditore e il compratore hanno stipulato un contratto di compravendita, il venditore ha consegnato il bene al compratore ma costui NON ha versato il prezzo (e non intende farlo). Cosa può fare il venditore? Costui può, naturalmente, agire in giudizio esercitando l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento (in modo da ottenere non soltanto il risarcimento del danno ma, anche, la riconsegna del bene consegnato al compratore) ma per “stare più tranquillo” (evitando, ad es, che il compratore distrugga o venda il bene consegnatogli) può chiedere al giudice di pronunciare un provvedimento di sequestro giudiziario al fine di costringere (coattivamente) il compratore a consegnare o a rilasciare forzatamente il bene. Qualora poi, all’esito dell’ordinario giudizio di cognizione (che vedesse come parte vittoriosa il venditore che abbia esercitato l’azione volta ad ottenere la risoluzione del contratto) il compratore NON volesse restituire il bene, la sentenza conclusiva del processo di merito, fungendo da titolo esecutivo, legittimerebbe il venditore a procedere all’esecuzione (ma, almeno, grazie alla consegna/rilascio forzato imposto al compratore, il venditore potrà materialmene riottenere il suo bene messo precedentemente “al sicuro”).

b)il secondo requisito (quello dell’opportunità di custodire e gestire temporaneamente il bene) nei riguardi del sequestro giudiziario si configura quando il periculum in mora sia il seguente: la parte istante ha il timore (anche se soltanto astratto) che il debitore possa pregiudicare il suo diritto e, di conseguenza, anche la semplice mera possibilità astratta che ciò accada, legittima il creditore a chiedere al giudice l’emanazione del provvedimento cautelare in esame.

n 2)

a) La giurisprudenza ritiene che un soggetto sia legittimato a richiedere l’emanazione del sequestro giudiziario quando tema che uno o più dei beni indicati dalla norma (che potrebbero fungere da mezzi di prova nell’ambito di un procedimento ordinario di cognizione) venga sottratto dal debitore senza, quindi, che sussista necessariamente controversia sul diritto di esibizione o comunicazione di tale bene.

b)in questo caso è prevista la sola necessità di custodia in quanto, i beni indicati, NON essendo produttivi non necessitano di “gestione” e, conseguentemente, hanno bisogno di essere protetti dalla sola, eventuale, sottrazione degli stessi da parte del debitore

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