Sequestro Conservativo – art 671 cpc COMMENTO

COPERTINA ART SEQUESTRO CONSERVATIVO ART 671 CPC

Sequestro Conservativo – art 671 cpc COMMENTO

art 671 cpc (sequestro conservativo)

l’art 671 cpc disciplina il sequestro conservativo affermando che esso può essere richiesto al giudice dal creditore quando costui abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Oggetto del sequestro possono essere beni immobili, mobili o somme di denaro dovute dal debitore al creditore, NEI LIMITI in cui la legge ne permette il pignoramento.

Commento

l’art 2906 cc considera come inefficaci nei confronti del creditore, gli eventuali atti di disposizione che il debitore compia, in violazione dell’obbligo di astenersi da qualunque atto dispositivo sui beni assoggettati a sequestro, legittimando l’azione del creditore anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti dei beni fraudolentemente alienati.

La dottrina (Mandrioli) afferma che il sequestro conservativo sia una sorta di pignoramento anticipato. In effetti la norma in esame dicendo “nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento” chiarisce che possono formare oggetto del sequestro conservativo solo i beni del debitore che, in base alla legge, sono considerati pignorabili. Inoltre, qualora la sentenza di condanna (a conclusione del processo di merito introdotto dal creditore nei confronti del debitore al fine di condannarlo alla consegna, rilascio di uno o più beni o al pagamento di somme di cui è debitore) diventi esecutiva, il sequestro conservativo concesso si trasforma in pignoramento. Legittimando, quindi, l’azione esecutiva del creditore.

Il sequestro conservativo determina quindi un vincolo sui beni sequestrati che legittima il creditore ad agire in via esecutiva (una volta ottenuta la sentenza di merito di condanna esecutiva) a prescindere dal fatto che questi siano stati, eventualmente, alienati dal debitore (in violazione del divieto di disporre degli stessi che il debitore è tenuto ad osservare).

La funzione del sequestro conservativo è quindi di tipo strumentale all’eventuale successiva azione esecutiva intrapresa dal creditore qualora il debitore, a fronte della sentenza di condanna nei suoi confronti, NON adempiesse spontaneamente.

Si discute su quale possa essere il soggetto attivo. O meglio, fermo restando che la legittimazione attiva spetta sempre al creditore, ci si è chiesto se questa spetti anche al creditore munito di titolo esecutivo. C’è chi ritiene che NON sia ammissibile, in quanto il creditore munito di titolo esecutivo può già agire in via esecutiva – non essendo necessaria la richiesta di una misura cautelare volta ad evitargli il pregiudizio che potrebbe verificarsi nel tempo di attesa della sentenza di merito che, una volta divenuta definitiva, lo legittimerebbe ad agire in via esecutiva. C’è invece chi ritiene che il creditore, anche se munito di titolo esecutivo, potrebbe cmq preferire la tutela cautelare senza agire immediatamente in via esecutiva.

Come tutte le misure cautelari, anche nei riguardi del sequestro conservativo, per poter validamente concederlo, è necessario accertare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al primo (fumus boni iuris) questo si sostanzia della probabile esistenza del diritto che il creditore afferma di vantare (e che verrà, eventualmente, consacrato all’interno della sentenza – se di accoglimento – di merito che lo accerterà).

Quanto al secondo (periculum in mora) questo è costituito dal fondato pericolo che nel corso del tempo, che è necessario attendere in vista della sentenza di merito di accertamento del diritto vantato dal creditore, il debitore possa rendere più difficoltoso (o addirittura impossibile) la materiale soddisfazione della pretesa creditoria. Da cosa si può quindi desumere il periculum in mora? Il periculum in mora si può desumere da:

-dati obiettivi (la capacità patrimoniale del debitore)

-dati soggettivi (il profilo comportamentale del debitore – diretto a violare l’obbligo di astenersi dal compimento di qualunque atto di disposizione dei beni).

N.B. Quanto al profilo obiettivo (la capacità patrimoniale del debitore) questo rileva SOLO SE l’eventuale diminuizione della capacità patrimoniale dello stesso sia sopravvenuta. Ciò significa che se il creditore, al momento della concessione del credito, già sapeva di trovarsi dinnanzi ad un soggetto la cui capacità patrimoniale era evidentemente sproporzionata rispetto all’ammontare del credito richiesto, non potrà poi dolersene in un momento successivo (al momento della mancata restituzione da parte del debitore della somma prestatagli).

La norma infine NON impone l’obbligo di indicare l’ammontare del credito per il quale si agisce, al momento della richiesta del sequestro conservativo. Fermo restando la possibilità del debitore di chiedere al giudice l’emanazione di un provvedimento di riduzione (ex art 496 cpc) nel caso in cui il creditore pretenda una somma sproporzionata rispetto a quella prestata al debitore, qualora al momento della richiesta del sequestro conservativo il creditore indichi l’ammontare del credito per il quale procede, non potrà poi procedere per un credito superiore.

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