Separazione Giudiziale: Art 707 cpc e art 708 cpc – COMMENTO

COPERTINA ART 707 E 708 CPC COMMENTO

Separazione giudiziale: Art 707 cpc e art 708 cpc – COMMENTO

Art 707 cpc (comparizione personale delle parti)

il c.1 dell’art 707 cpc si occupa di indicare il seguente obbligo: i coniugi debbono comparire (con l’assistenza dei propri difensori) all’udienza fissata dal giudice nel decreto di cui all’art precedente (il 706 cpc).

Il c.2 dell’art 707 si occupa di indicare quali siano le conseguenza nel caso in cui a NON presentarsi (o a rinunciare all’azione) sia il ricorrente. Qualora il ricorrente non si presenti o rinunci, la conseguenza è quella dell’estinzione del procedimento di separazione giudiziale.

Il c.3 dell’art 707 cp si occupa invece di indicare quali siano le conseguenze nel caso in cui a NON presentarsi sia il convenuto. Qualora il convenuto non si presenti, il giudice può fissare una nuova data per l’udienza di comparizione delle parti e può conseguentemente ordinare al ricorrente di rinnovare la notificazione del decreto (N.B. Il giudice agisce in questo modo quando abbia motivo di credere che la mancata comparizione del coniuge convenuto consegua ad un’irregolare notificazione del ricorso e del decreto nei suoi confronti).

Art 708 cpc (tentativo di conciliazione)

in base al c.1 dell’art 708 cpc il giudice, prima di provvedere in qualunque altro modo sulla domanda di separazione, deve tentare di conciliare i coniugi.

Il c.2 dell’art 708 si occupa poi di indicare la conseguenza nel caso in cui il tentativo di conciliazione riesca. In pratica, se la conciliazione riesce il giudice ordina che sia redatto processo verbale.

(N.B. Può altresì accadere che le parti si accordino nel senso di trovare un “parziale risultato” di conciliazione. In altre parole, i coniugi si accordano per desistere dalla domanda di separazione giudiziale ma rimangono cmq convinti di volersi separare. Di conseguenza, la disciplina applicabile, sarà quella della separazione consensuale prevista dall’art 711 cpc).

Il c.3 dell’art 708 cpc si occupa invece di indicare quale sia la conseguenza nel caso in cui il tentativo di conciliazione NON riesca. In pratica, se la conciliazione non riesce il presidente, sentiti i coniugi e i loro difensori, ha il compito di:

-dare (con ordinanza) tutti i provvedimenti urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi

-nominare il giudice istruttore e fissare la data dell’udienza di comparizione delle parti dinnanzi a costui

(N.B. La conciliazione si considera “non riuscita” anche qualora sia stato materialmente impossibile tentarla a causa della mancata comparizione – ingiustificata – del coniuge convenuto)

il c.4 dell’art 708 cpc si occupa di indicare l’atto con il quale è possibile impugnare tutti i provvedimenti dati dal giudice in base al comma 3. in pratica, l’atto in questione è il reclamo che va proposto alla corte d’appello entro il termine di 10 gg dall’emanazione del provvedimento che si intende reclamare.

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