Separazione Giudiziale – Art 706 cpc (forma della domanda)

COPERTINA ART 706 CPC COMMENTO

art 706 cpc (forma della domanda)

l’art 706 c.1 cpc si occupa di indicare la regola generale in tema di giudice competente per la domanda di separazione giudiziale. In pratica, la domanda va proposta al giudice del luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune o, in difetto di tale presupposto, nel luogo in cui è domiciliato oppure ha la residenza il coniuge convenuto.

Il c.2 dell’art 706 cpc si occupa di indicare altri due giudici, eventualmente competenti:

1)il tribunale del luogo in cui è residente il ricorrente oppure 2)qualunque tribunale della repubblica.

Il primo dei due è competente quando il convenuto sia residente all’estero oppure sia irreperibile. Il secondo, invece, è il criterio con il quale si individua il giudice competente quando entrambi i coniugi (attore e convenuto) siano residenti all’estero.

Il c.3 dell’art 706 pc si occupa invece di indicare che cosa debba fare il presidente del tribunale a seguito della proposizione della domanda. In pratica, entro 5 gg dal deposito del ricorso, il presidente ha il compito di fissare (entro 90 gg – che decorrono dallo scadere del termine dei 55 gg dal deposito):

-la data dell’udienza di comparizione delle parti di fronte a lui

-un termine per la notificazione (al coniuge convenuto) del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza

-un termine per il coniuge convenuto in modo da consentirgli di depositare memorie difensive o documenti.

È inoltre fondamentale che, insieme al ricorso, siano allegate le ultime dichiarazioni dei redditi versate dai coniugi.

Il c.4 dell’art 706 cpc si occupa, infine, di rendere obbligatoria l’indicazione dell’esistenza dei figli (qualora i coniugi ne abbiano) all’interno del ricorso presentato.

Precedente d.lgs 124/2004 - TUTTI gli Obblighi del Datore di Lavoro, Spiegati a chiare lettere! Successivo Separazione Giudiziale: Art 707 cpc e art 708 cpc - COMMENTO