Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata: Vendita e Assegnazione

COPERTINA ART VENDITA E ASSEGNAZIONE

Riassunti Diritto Processuale Civile – Espropriazione Forzata:  Vendita e Assegnazione

Per potersi soddisfare sui beni oggetto del pignoramento i creditori necessitano di una loro liquidazione. In altre parole, ciò che occorre è la trasformazione in denaro dei beni suddetti.

Le due forme di liquidazione, alternative, previste dal cpc sono la vendita forzata e l’assegnazione in pagamento.

L’alternativa tra le due forme di liquidazione è ammessa:

-in via preventiva: SOLO nell’espropriazione mobiliare quando i beni oggetto del pignoramento siano dei titoli di credito o altri beni il cui valore sia già determinato o sia determinabile in base a listini di borsa o di mercato

-in via successiva: in tutti quei casi nei quali sia prima necessario effettuare la vendita forzata e, questa, non riesca.

N.B. Con riguardo alle espropriazioni immobiliari è sempre obbligatorio esperire prima un’istanza di vendita forzata. Solo, infatti, in caso di esito infruttuoso della vendita all’incanto è possibile proporre istanza di assegnazione.

Il termine per proporre l’istanza è di due tipi: quello minimo (non prima di 10 gg dal pignoramento) e quello massimo (non oltre 90 gg dal pignoramento). Tuttavia, nel caso in cui oggetto del pignoramento siano beni deteriorabili è ammissibile un’istanza (di vendita o assegnazione) immediata.

Con riguardo all’udienza di vendita o assegnazione del bene, questa è fissata dal giudice (nel tempo e nel modo previsto dalla singola forma di espropriazione) ed è molto importante per le seguenti ragioni: da un lato costituisce il termine ultimo (per i creditori intervenienti) per intervenire tempestivamente; dall’altro esaurisce la decisione sulle opposizioni agli atti esecutivi (rimangono invece proponibili le opposizioni all’esecuzione e le opposizioni di terzi).

La vendita può avvenire con o senza incanto

L’assegnazione consiste nella attribuzione di uno o più dei beni pignorati al creditore il quale vedrà così soddisfatto il suo credito. Il creditore assegnatario, però, ha l’obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente alle spese dell’esecuzione ed a tutti i crediti privilegiati sorti prima dell’istanza di assegnazione da lui proposta (n.b. L’assegnazione è ammissibile SOLO!!! in presenza dell’accordo di tutti i creditori intervenienti – di qualunque tipo essi siano).

La proprietà del bene passerà all’assegnatario in forza di un decreto del giudice (che disponga in tal senso) e SOLO!!! dopo che il creditore assegnatario abbia pagato la somma summenzionata.

Vi sono tuttavia dei limiti entro i quali l’assegnazione, seppur rimessa alla discrezionalità dei creditori, deve attenersi:

a)nell’espropriazione MOBILIARE:

-può avvenire preventivamente solo quando l’oggetto del pignoramento è costituito da titoli di credito o da beni per i quali il valore sia determinato o determinabile in base a listini di borsa o di mercato

-nei confronti di tutti gli altri beni mobili, prima della riforma del 2006, l’istanza poteva essere proposta a seguito dell’esito infruttuoso del primo incanto. Oggi, invece, in questa ipotesi l’organo esecutivo che si occupa della vendita ha il compito di indire un nuovo incanto ma, il prezzo del bene, deve essere diminuito di 1/5 rispetto a quello fissato per la precedente vendita.

b)nell’espropriazione IMMOBILIARE: Può avvenire soltanto dopo che sia stato esperito infruttuosamente un tentativo di vendita con incanto.

c)nell’espropriazione di beni mobili PRESSO UN TERZO: l’assegnazione è l’unica forma di liquidazione ammessa dal cpc nei riguardi di quelle somme di denaro già esigibili ovvero che diverranno esigibili in un termine non superiore a 90 gg dal pignoramento.

La vendita e l’assegnazione sono atti processuali condizionati. Ciò significa che:

a)nella vendita: il trasferimento della proprietà del bene è condizionato dal pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario

b)nell’assegnazione: il trasferimento della proprietà del bene in capo all’assegnatario è condizionato dal pagamento, da parte di costui, della somma di denaro corrispondente alle spese dell’esecuzione ed a tutti i crediti privilegiati sorti prima dell’istanza di assegnazione da lui proposta.

Una volta verificatasi la condizione, si producono effetti sostanziali e processuali:

effetti sostanziali:

a)effetto traslativo (il trasferimento della proprietà del bene)

b)estintivo (la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni dei privilegi)

effetti processuali: con la vendita o l’assegnazione l’oggetto del pignoramento non è più costituito dal bene ma dal prezzo derivante dalla sua vendita o assegnazione (prezzo sul quale andranno a soddisfarsi i creditori).

In caso di mancato versamento del prezzo:

a)nella vendita mobiliare all’incanto: l’organo esecutivo competente per la vendita indice un nuovo incanto (a spese e responsabilità del creditore inadempiente) e, qualora anche il secondo e il terzo tentativo di vendita siano infruttuosi ovvero i beni pignorati non siano sufficienti al soddisfacimento di tutti i creditori il giudice (su istanza del creditore che ritiene che i beni non siano sufficienti) ordina all’ufficiale giudiziario di riprendere le ricerche dei beni del debitore. Qualora i beni siano trovati, il giudice ne ordina d’ufficio la vendita. Nel caso in cui questa non riesca ovvero ulteriori beni non vengano trovati, il giudice ordina l’estinzione del procedimento di esecuzione

b)nella vendita immobiliare all’incanto: il giudice dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e ordina un nuovo incanto (a spese e dell’aggiudicatario inadempiente).

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