Riassunti Diritto Privato – Nullità ed Inesistenza del Contratto: DIFFERENZE!

COPERTINA ART NULLITÀ ED INESISTENZA DIFFERENZE

Riassunti Diritto Privato – Nullità ed Inesistenza del Contratto: DIFFERENZE!

l’invalidità (che comprende nullità e annullabilità) è un termine dottrinale per inglobare in se questi due concetti e a)sono diversi tra loro; b)hanno fonte legislativa.

L’inesistenza è invece una categora puramente dottrinale e giurisprudenziale.

La differenza tra nullità e inesistenza è la seguente:

NULLITÀ: il contratto è nullo quando ESISTE ed è affetto da una patologia che gli impedisce di produrre i suoi effetti

INESISTENZA: bisogna distinguere:

a)inesistenza IRRILEVANTE: (es tizio cita in giudizio caio sostenendo che ha stipulato un contratto con lui – e i due nemmeno si conoscono!- e inoltre tizio non possiede nemmeno una minima prova dell’avvenuta conclusione del contratto => più che parlare di inesistenza è opportuno dire che mancano le prove per sostenere tutto ciò che sta dicendo tizio)

b)inesistenza RILEVANTE: è rilevante quando l’invocazione di un contratto, invocato da una parte contro qualcun altro, sia sorretta da quel minimo di evidenza materiale dell’esistenza del contratto stesso (poi smentito in prima battuta):

es: tizio cita in giudizio caio portando a fondamento della propria pretesa un contratto nel quale NON figura da nessuna parte la firma di caio => il contratto è inesistente

es2 (esempio di contratto NULLO e NON inesistente): lo stesso esempio di prima ma immaginiamo che ci sia la firma di entrambi ma poi si scopra che la firma di caio è falsa – perché ad es è stata falsificata da tizio).

In questo caso infatti SOLO con un’indagine approfondita è possibile giungere alla conclusione che la dichiarazione apparentemente riferita alla parte in realtà non lo è perché la firma è falsa.

Nel caso dell’inesistenza rilevante invece l’apparente riferibilità della dichiarazione alla parte è poi smentita con estrema facilità (invece che con una approfondita indagine)

è da segnalare che la giurisprudenza utilizza molto la categoria dell’inesistenza per le delibere assembleari che non siano conformi alla legge sotto aspetti diversi dall’impossibilità e illiceità dell’oggetto (che, per le delibere assembleari, sono i due aspetti in presenza dei quali la legge considera la delibera nulla).

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