Riassunti Diritto Civile – Fideiussione di secondo grado (c.d. Fideiussione DEL fideiussore o fideiusso fideiussionis)

Riassunti Diritto Civile – Fideiussione di secondo grado (c.d. Fideiussione DEL fideiussore o fideiusso fideiussionis)

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in base all’art 1940 cc, un terzo soggetto può obbligarsi nei confronti del creditore a garantire non soltanto l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale ma, anche, solo del suo fideiussore.

La differenza tra la fideiussione di secondo grado e la fideiussione principale (o di primo grado) attiene quindi sia all’aspetto delle “parti” coinvolte, sia a quello “dell’oggetto”. La fideiussione di secondo grado, infatti, è stipulata tra il terzo soggetto (che diventa in tal modo fideiussore di secondo grado) e il creditore originario. L’oggetto della fideiussione di secondo grado è invece costituito NON dall’obbligazione del debitore principale (quello garantito dal primo fideiussore) ma, invece, dall’obbligazione del primo fideiussore (colui che, quindi, ha stipulato la fideiussione – garantendo il debitore principale – con il creditore originario).

La fideiussione di secondo grado si differenzia altresì dalla c.d. Fideiussione ALLA fideiussione (detta anche “fideiussione di regresso”). Tale tipo di fideiussione (atipica, quindi non disciplinata dal codice) è stipulata dal nuovo terzo soggetto con il PRIMO fideiussore allo scopo di garantirgli la fruttuosità dell’azione di regresso che costui, DOPO AVER PAGATO il creditore principale, avrà diritto di esprerire nei confronti del debitore principale. Per essere un po’ sintentici, quindi, si può dire che: la fideiussione di regresso intercorre tra il nuovo soggetto e il primo fideiussiore (che, quindi, diventa il “nuovo” creditore garantito) e l’oggetto della stessa NON è costituito dall’obbligazione fideiussoria del primo fideiussore ma, invece, DOPO che costui abbia proprio adempiuto la sua obbligazione (pagando al creditore originario quanto a lui dovuto dal debitore principale garantito) l’oggetto è costituito dalla garanzia che il nuovo soggetto presta nei confronti del primo fideiussore, al fine di garantirgli la fruttuosità dell’azione di regresso che costui (in forza del pagamento effettuato) ha diritto di esercitare nei confronti del debitore principale. In poche parole, il nuovo soggetto, in caso di insolvenza del debitore principale, consente al fideiussore di primo grado di soddisfarsi sul suo patrimonio, garantendogli quindi il regresso anche in ipotesi di insolvibilità del debitore principale.

La fideiussione di secondo grado è ammissibile anche nella sua forma omnibus. Ciò significa che un terzo soggetto può obbligarsi a prestare fideiussione avente ad oggetto la prestazione di garanzia per le obbligazioni future contratte dal primo fideiussore a garanzia, a sua volta, di soggetti debitori principali. Quanto all’individuazione di tali soggetti debitori, si procederà per relationem quando questi “verranno ad esistenza”.

2.obbligazione del fideiussore di fideiussore

in base all’art 1948 cc, il fideiussore di secondo grado è tenuto ad adempiere SOLO dopo che siano stati preventimente escussi (senza successo a causa della loro insolvibilità) o siano stati liberati (per incapacità), il debitore principale e tutti i suoi fideiussori.

Posto che l’interesse protetto da tale art riguarda il fideiussore di secondo grado (e, quindi, un soggetto privato) anche l’interesse è di natura privata. Per tale ragione, si ritiene (in dottrina e giurisprudenza) che esso possa essere derogato. In tali ipotesi (che devono essere oggetto di specifica pattuizione) la residualità e condizionalità della responsabilità del fideiussore di secondo grado viene meno, potendo quindi il creditore rivolgersi anche immediatamente al fideiussore di secondo grado.

Parte della dottrina (minoritaria) tuttavia non concorda con l’ammissibilità di tale deroga sulla base del seguente assunto: la deroga, facendo venire meno la condizionalità e la residualità della responsabilità del fideiussore di secondo grado, finisce, sul piano concreto, per equipararlo al cofideiussore e, ciò, non è ammissibile in quanto le due figure sono diverse per struttura.

Tale osservazione non è del tutto errata ma, posta la natura privata dell’interesse derogato, si ritiene che nulla osti a tale deroga. La disciplina dei due istituti (cofideiussione e fideiussione di secondo grado) infatti è ontologicamente differente e tale differenza non viene intaccata in senso assoluto ma, solo, nelle ipotesi in cui la VOLONTÀ delle parti sia intesa a derogare (nel caso specifico!) la regola del 1948 che, essendo espressione di un interesse privato, non può essere ritenuta inderogabile ammettendosi, quindi, una sua DEROGA.

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