GIURISPRUDENZA PER LE AZIENDE: Responsabilità per incidente sul lavoro

(immagine presa da http://www.padovaoggi.it)

La Cassazione (sez. quarta penale, sent. n. 29144/2018) è tornata ad occuparsi di responsabilità per incidente sul lavoro.

In questo articolo, dopo aver riportato il fatto, si procederà ad una breve analisi della pronuncia, al fine di estrarne un “distillato” utile per per fare il punto sul tema in questione.

FATTO:

L’incidente si verificava ai danni della (omiss) dipendente della impresa individuale della quale (omiss) era titolare responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La dipendente era addetta all’impiego di un telaio tessile, che aveva un albero rotante sprovvisto di protezione; essendosi costei abbassata per effettuare un intervento sul macchinario, il poncho a frange indossato dalla donna rimaneva impigliato nell’albero motore che la trascinava verso il basso, provocandone l’urto con lo sterno e con il mento, con tale violenza che le venivano diagnosticate lesioni guaribili in 220 giorni.

In breve:

l’art. 71 D.Lgs. 81/2008 pone un obbligo di verifica e di rimozione in capo al datore di lavoro.

Nel caso in questione, la Corte ha rilevato che:

-fosse necessario approntare un dispositivo di protezione.

-il datore di lavoro è sempre responsabile delle lesioni occorse all’operaio in conseguenza

dell’uso del macchinario.

-andasse escluso che il comportamento della dipendente potesse considerarsi abnorme.

 

Riguardo agli obblighi previsti dal citato l’art. 71 D.Lgs. 81/2008 questi, nello specifico, si riferiscono alla verifica della sicurezza e alla rimozione delle fonti di pericolo nei luoghi di lavoro.

Con riguardo alla necessità di approntare un dispositivo di protezione, invece, la Cassazione ha rilevato come questo fosse l’unico modo per evitare l’incidente, poi effettivamente verificatosi, ed averlo introdotto soltanto dopo l’incidente dimostra che “fosse effettivamente possibile attivarsi per consentire una volta per tutte l’impiego in sicurezza del telaio”, dovendosi – sempre usando le parole della Corte – “ragionevolmente escludersi  che, se esso fosse stato già applicato sul macchinario in uso da parte della dipendente, l’incidente si sarebbe ugualmente verificato”. il datore di lavoro infatti – ricorda la Corte – è sempre responsabile delle lesioni occorse all’operaio in conseguenza dell’uso del macchinario.

La ragione, poi, per la quale secondo gli Ermellini, nel caso in questione, va escluso che il comportamento della dipendente potesse considerarsi abnorme è che “le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro”. E non è sufficiente – per poter considerare il datore di lavoro come esente da responsabilità –“l’aver formato oggetto di espressa previsione e di apposita informazione ai dipendenti il rischio di un utilizzo inidoneo del macchinario. Va aggiunto che l’inidoneità di detta procedura all’utilizzo in sicurezza della macchina era a sua volta prevedibile ed evitabile, non concretizzandosi nell’adozione di dispositivi interni al macchinario che ne condizionassero in modo automatico il funzionamento rendendolo più sicuro e meno rischioso, ma implicando un facere da parte dell’operatore, che omettendolo avrebbe poi potuto trovarsi ugualmente esposto al rischio, come in effetti avvenne”.

©Riproduzione riservata

…per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

profilo LINKEDIN

PAGINA FB PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

Precedente FRODE ASSICURATIVA (art 642 cp): CONSUMAZIONE ANTICIPATA e PRESCRIZIONE Successivo Art. 2247 c.c. : GIURISPRUDENZA