FRODE ASSICURATIVA (art 642 cp): CONSUMAZIONE ANTICIPATA e PRESCRIZIONE

(foto presa da http://www.avvocatoamilcaremancusi.com/danneggiamento-fraudolento-beni-assicurati-quando-consumazione-reato/ )

FRODE ASSICURATIVA (art 642 cp): CONSUMAZIONE ANTICIPATA e PRESCRIZIONE

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52953 del 21 novembre 2017, ha fornito alcune utili precisazioni in tema di frode assicurativa, precisando che il reato di fraudolento danneggiamento di beni assicurati si consuma nel momento in cui viene posta in essere l’attività fraudolenta volta all’ottenimento dell’indennizzo assicurativo.

IL CASO:

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catania aveva condannato un soggetto per il reato di cui all’art. 642 cp (il fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, appunto), poiché l’imputato aveva falsamente denunciato il furto del proprio veicolo, allo scopo di ottenere l’indennizzo assicurativo che era poi stato effettivamente riscosso.

L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione – poiché sosteneva che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato in questione perché esso NON si perfeziona al momento della ricezione dell’indennizzo assicurativo, ma, invece, in quello precedente della presentazione della richiesta di risarcimento (su questo punto – come diremo fra poco, in realtà la Cassazione ha affermato qualcosa di diverso). In ogni caso, la Cassazione ha, nel caso di specie, dato effettivamente ragione all’imputato, affermando che il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati  è in effetti un reato a “consumazione anticipata” – e per tale ragione non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio essendo infatti sufficiente per la sua consumazione soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo. In altre parole, secondo gli Ermellini il reato in questione “deve ritenersi consumato nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata”…Tuttavia, la Cassazione ha ulteriormente precisato l’effettivo momento in cui il reato di cui all’art 642 cp deve considerarsi consumato: NON alla data della riscossione dell’indennizzo assicurativo e NEMMENO al momento della richiesta di risarcimento (come invece avere sostenuto l’imputato); SI’, invece, nel momento in cui l’imputato aveva esportato all’estero l’auto in questione, al fine di occultarla perché è in quel momento che la condotta criminosa poteva dirsi effettivamente consumata.

Secondo la Cassazione, quindi, il carattere di reato a consumazione anticipata ha reso obbligatorio, nel caso in esame, dichiarare la prescrizione dello stesso con il conseguente annullamento della sentenza impugnata.

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