Diritto Penale – Falsa Perizia o Interpretazione

il reato di falsa perizia o interpretazione è disciplinato dall’art 373 cp.

È un reato proprio, in quanto i soggetti attivi possono essere esclusivamente quelli indicati dalla norma (quindi l’interprete o il perito – rientra tra i soggetti attivi anche il consulente tecnico del processo civile in quanto l’art 64 cpc estende anche a costui tutte le norme penali relative ai periti.

Le condotte incriminate sono due:
1)fornire pareri o interpretazioni mendaci
2)affermare fatti non conformi al vero.
(N.B.: in realtà l’accertamento della prima delle due condotte non è agevole – per questo motivo negli ultimi anni non si sono registrate pronunce giurisprudenziali in merito – in quanto a differenza del ruolo del testimone, il quale è chiamato a riportare dei fatti dei quali è a conoscenza, il perito o l’interprete hanno il compito di formulare dei pareri o delle interpretazioni. Conseguentemente non è agevole accertare i casi in cui, tali soggetti, abbiano volutamente (e quindi dolosamente) prestato la loro opera con l’intento di realizzare una divergenza tra ciò che essi intimamente sanno o ritengono e ciò che hanno espresso.

Il dolo è generico (quindi è sufficiente la consapevolezza e la volontà di commettere il reato)

al reato si applica la causa di non punibilità prevista dall’art 384 c.2 c.p.

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