ESTEROVESTIZIONE: Che cos’è?

COPERTINA ART ESTEROVESTIZIONE

il delitto di omessa dichiarazione è strettamente legato al c.d. fenomeno della ESTEROVESTIZIONE delle società. in cosa consiste tale fenomeno? la risposta è la seguente: l’esterovestizione è definibile come “La fittizia localizzazione all’estero della residenza di un soggetto che vive od opera in Italia, allo scopo di godere di un regime fiscale più vantaggioso”. in altre parole, l’esterovestizione è il tentativo di far apparire come contribuenti esteri (in quanto soggetti formalmente residenti all’estero) società che, in realtà, devono essere cmq ritenute contribuenti assoggettati al sistema fiscale domestico. La questione si pone in quanto la residenza delle persone giuridiche, ai fini fiscali, è governata dal terzo comma dell’art. 73 TUIR, che individua i criteri alternativi di attribuzione della residenza fiscale ad una società: ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti (anche i trust) che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. La sede legale si identifica con la sede sociale, indicata nell’atto costitutivo o nello statuto e dà evidenza ad un elemento giuridico formale; la localizzazione dell’oggetto principale o l’esistenza della sede dell’amministrazione devono essere valutati in base ad elementi di effettività sostanziale e richiedono complessi accertamenti di fatto del reale rapporto della società o dell’ente con un determinato territorio, che non può non corrispondere con quanto rappresentato nell’atto costitutivo o nello statuto. Infatti, il problema che si pone nella prassi attiene al verificarsi di uno scollamento tra il Paese nel quale viene indicata la sede legale della società contribuente oggetto di analisi, ed il Paese nel quale invece tale contribuente risulta di fatto amministrato o nel quale svolge l’oggetto principale. Affermare la residenza domestica di un contribuente significa affermare che egli è soggetto alla normativa tributaria italiana (e quindi alla presentazione in Italia delle dichiarazioni fiscali obbligatorie redatte in ossequio alla disciplina che, nel nostro Paese, governa la materia impositiva). Di qui le ricadute sanzionatorie in tutte quelle situazioni in cui una residenza estera solo apparente sia stata accompagnata, in realtà, da un’effettiva residenza italiana cui, tuttavia, non abbia fatto seguito l’assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla disciplina domestica. È stato previsto che la SEDE EFFETTIVA DELL’AMMINISTRAZIONE (c.d. place of effective management) costituisca il criterio risolutivo, c.d. tie-break rule, dei conflitti di attribuzione della residenza fiscale tra Stati contraenti. Assume quindi rilevanza il luogo di origine degli impulsi volitivi (dove vengono prese le decisioni) attraverso i quali si estrinseca il governo dell’ente, ma bisogna cmq tenere in considerazione il luogo ove viene esercitata l’attività principale dell’ente. Tale fenomeno può comportare significativi vantaggi in capo alla società o all’ente, quali ad es. regimi fiscali più favorevoli, che tendono a non tassare le plusvalenze, a tassare gli interessi ed i dividendi prevedendo aliquote fiscali notevolmente inferiori rispetto a quelle applicabili in Italia.

il fenomeno appena descritto non è da confondere con il reato di l’elusione fiscale, inoltre è da precisare che non può essere equiparato all’eterodirezione, dove vi è, invece, una vera e propria autonomia decisionale di una società facente parte di un gruppo che su di essa esercita l’attività di direzione e di coordinamento.

KEYWORDS:

esterovestizione

 

©Riproduzione riservata

Precedente omessa dichiarazione dei redditi (art. 5 dlgs 74/2000) Successivo Pregiudiziale Tributaria: analisi dell'istituto e riforma