Decreto Ingiuntivo: CHE COS’È? COME FUNZIONA?

COPERTINA DECRETO INGIUNTIVO SPIEGATO

Decreto Ingiuntivo: CHE COS’È? COME FUNZIONA?

N.B. :

il Decreto Banche 2016 (DL 59/2016) ha apportato una modifica al regime della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo (limitatamente alle somme non contestate) -> Leggi qui la modifica (al fondo della pagina che si aprirà 🙂 )

Procedimento di ingiunzione: Nozione

il procedimento di ingiuzione è una forma abbreviata di processo di condanna. Lo scopo, infatti, è lo stesso (condannare il debitore) ma la differenza risiede nella struttura: il procedimento di ingiuzione, infatti, presenta una struttura più rapida che sostituisce all’accertamento di condanna (presente del processo ordinario di cognizione con il quale l’attore chiede la condanna del convenuto) una cognizione sommaria che, successivamente, sfocierà in un decreto pronunciato dal giudice. Tale decreto (denominato decreto ingiuntivo) ha lo scopo di obbligare il debitore a pagare una determinata somma di denaro. Se il debitore si oppone a tale decreto allora la cognizione, da sommaria, torna ad essere “piena” rendendo necessaria l’instaurazione del contraddittorio e, quindi, la nascita di un processo di cognizione ordinaria.

Per essere un po’ sintetici, lo schema è quindi questo:

-il creditore propone ricorso al giudice competente

-il giudice, effettuata la cognizione sommaria, si pronuncia con decreto ingiuntivo con il quale ordina al debitore di: pagare una determinata somma di denaro/ consegnare una o più cose mobili/ consegnare una certa quantità di cose infungibili.

-SE il debitore NON si oppone → il decreto ingiuntivo acquista l’efficacia di giudicato e, quindi, costituisce titolo esecutivo legittimante l’azione esecutiva (nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente)

SE il debitore SI oppone → è necessario instaurare un processo di cognizione ordinaria con relativo contraddittorio (n.b. Per tale motivo il procedimento di ingiunzione è detto “a contraddittorio eventuale” perché solo in caso di opposizione la cognizione da sommaria diviene ordinaria – richiedendo l’instaurazione del contraddittorio)

Per quanto riguarda la competenza questa è del giudice che sarebbe competente per il processo di cognizione ordinario. In particolare, a far data dal 2 giugno 1999 (riforma del giudice unico) la competenza è del tribunale in composizione monocratica. Resta, altresì, la competenza del giudice di pace ma scompare quella del Presidente

(N.B. Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio

giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce )

Decreto Ingiuntivo: Nozione

il decreto ingiuntivo può essere richiesto:

a)da chi sia creditore di una somma di denaro o di altra quantità di beni fungibili

b)da chi sia creditore di uno o più beni mobili

c)dagli avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari e tutti quei professionisti che abbiano prestato la loro opera nel processo e che abbiano diritto al pagamento dell’onorario per la prestazione svolta

d)ai notai e a tutti i liberi professionisti per i quali la legge stabilisca delle tariffe per le prestazioni compiute (per onorari o rimborsi di spese)

il soggetto che chiede al giudice la pronuncia del decreto ingiuntivo ha, però, l’obbligo di provare il fondamento della propria domanda. Il tipo di prova richiesto, quindi, è una prova scritta (per un elenco dei documenti considerati valide prove scritte, leggere art 634 e 635 cpc 😉 )

Se non sussistono problematiche relative alla prova (diversamente, se sussistono, si applica l’art 640 cpc) e, quindi, il credito vantato dal creditore risulta sufficientemente provato, il giudice pronuncia il decreto ingiuntivo. Ai sensi dell’art 641 cpc, All’interno di tale decreto, oltre ad ordinare al debitore di pagare la somma di denaro o altra quantità di cose fungibili ovvero di consegnare una o più cose mobili, il giudice prescrive altresì un termine di 40 gg entro il quale il debitore ha la possibilità, se lo vuole, di proporre opposizione. Il decreto deve altresì informare il debitore che, in caso di mancata opposizione entro il termine di 40 gg, il decreto diverrà titolo esecutivo idoneo per fondare l’esecuzione forzata.

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui il decreto ingiuntivo può avere, ex art 642 cpc, provvisoria esecuzione (senza, quindi, dover attendere il decorso del termine di 40 gg). Tali casi sono i seguenti:

a)quando il creditore abbia provato l’esistenza del proprio credito per mezzo di cambiale, assegno bancario, circolare, certificato di borsa o atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

b)quando vi sia pericolo nel ritardo

c)a partire dalle cause instaurate nel 2006 (successivamente alla riforma) qualora il creditore abbia prodotto come prova uno scritto sottoscritto dal debitore comprovante l’esistenza del credito fatto valere dal creditore.

(N.B. L’ultimo comma dell’art 642 prevede che nei casi su indicati il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’art. 482).

Il decreto ed il ricorso vanno notificati (ex art 643 cpc) al debitore ingiunto e, il termine di 40 gg entro il quale il debitore può fare opposizione ovvero può pagare, decorre dalla data della notificazione.

Con il Dlgs 231/2002 è stato abrogato il c.3 dell’art 633 cpc rendendo quindi possibile la notificazione del decreto ingiuntivo anche ad un debitore che risieda all’estero. Contestualmente, per quanto riguarda i termini per la notificazione, è stato modificato altresì l’art 641 cpc (il c.2 di tale art dispone infatti che se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi).

Ai sensi dell’art 644 cpc Il decreto diviene inefficace qualora non venga notificato entro il termine di 60 gg (se la notifica va effettuata in italia) ovvero di 90 gg (se va effettuata all’estero) dalla data in cui è stato pronunciato. Tuttavia – continua la norma – la domanda può sempre essere riproposta successivamente.

APPROFONDIMENTI DELLE SINGOLE NORME:

Art 633 cpc (condizioni di ammissibilità)

il c.1 dell’art 633 cpc si occupa di indicare quelli che sono i presupposti in presenza dei quali il giudice può pronunciare ingiunzione di pagamento o di consegna. Ebbene, Il creditore deve affermare di vantare almeno uno dei seguenti diritti:

-diritto di credito per una somma di denaro liquida e determinata

-diritto alla consegna di una certa quantità di cose fungibili

-diritto alla consegna di una determinata cosa mobile.

In presenza di uno di tali diritti, la norma elenca 3 possibili condizioni di ammissibilità della domanda:

1)del credito è necessario dare prova scritta

2)il credito deve riguardare onorari per prestazioni giudiziali, stragiudiziali ovvero per rimborso spese spettanti ad avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari e a tutti i soggetti che, in generale, abbiano prestato la loro opera nel processo

3)il credito deve rigurdare onorari o rimborsi spese spettanti ai notai in base alla legge professionale ovvero ad altri esercenti una libera professione per la quale la legge stabilisca delle tariffe legalmente approvate.

Il c.2 dell’art 633 cpc consente al giudice di pronunciare l’ingiunzione di cui al c.1 anche in presenza di un credito che seppur liquido (e quindi già preciso nel suo ammontare) NON sia ancora esigibile perché soggetto a condizione o ad avveramento di una controprestazione. Quando è possibile? È possibile quando il creditore istante offra elementi idonei a far presumere l’avveramento della condizione o l’adempimento della controprestazione necessaria a far nascere il credito.

art 637 cpc (giudice competente)

il c.1 dell’art 637 cpc si occupa di indicare chi sia il giudice competente. È competente il giudice di pace o il tribunale che sarebbe competente se la domanda fosse proposta in via ordinaria.

Il c.2 dell’art 637 cpc si occupa invece di indicare chi sia il giudice competente nell’ipotesi in cui, oggetto della domanda, siano i crediti previsti dal n.2 dell’art 633 cpc. In tal caso il giudice competente può anche essere (oltre a quello determinato in base al c.1) l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa.

Il c.3 dell’art 637 cpc indica infine che gli avvocati e i notai possono altresì proporre domanda per ottenere il decreto ingiuntivo (con il quale ottenere dai loro clienti il pagamento) presentando la domanda dinnanzi al giudice che si trovi nel luogo in cui hanno sede i rispettivi ordini professionali.

Art 638 cpc (forma della domanda e deposito)

il c.1 dell’art 638 cpc si occupa di indicare il tipo di atto e che cosa esso debba contenere. Per quanto riguarda il tipo di atto, la domanda deve essere proposta con ricorso e questo deve contenere oltre ai requisiti previsti dall’art 125 cpc e i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi, anche l’indicazione del difensore del ricorrente oppure, nei casi in cui sia possibile costituirsi in giudizio senza il difensore, la dichiarazione di residenza o il domicilio eletto nel luogo in cui ha sede il giudice competente.

Il c.2 dell’art 638 cpc si occupa di indicare cosa accade se manca l’indicazione del difensore oppure l’indicazione della residenza o del domicilio eletto (nei casi previsti dal comma precedente). Molto semplicemente, tutte le notificazioni andranno fatte presso la cancelleria del giudice adito.

Il c.3 dell’art 638 cpc si occupa di disciplinare il deposito della domanda. Il ricorso è depositato presso la cancelleria del giudice adito insieme ai documenti che si allegano e questi NON possono essere ritirati finché non sia trascorso il termine (fissato dal giudice) e previsto dall’art 641 cpc

art 639 cpc (ricorso per consegna di cose fungibili)

la norma in esame, molto semplicemente, consente al creditore di una determinata quantità di cose fungibili di determinare una somma di denaro che sia disposto ad accettare al posto delle cose fungibili. In questo modo, se il debitore verserà detta somma di denaro, potrà considerarsi liberato dal debito.

Art 640 cpc (rigetto della domanda)

il c.1 dell’art 640 cpc si occupa di indicare quando il giudice ordina al cancelliere di comunicare al ricorrente la necessità di provvedere alla prova. Questo accade quando il giudice ritenga che il ricorrente abbia insufficientemente provato le ragioni della sua domanda.

Il c.2 dell’art 640 cpc si occupa di indicare quando il giudice rigetta con decreto motivato. Questo accade se il ricorrente non abbia adempiuto all’invito di provvedere alla prova; se non ritira il ricorso o, infine, se la domanda non sia accoglibile.

Il c.3 dell’art 640 cpc si occupa di chiarire una cosa importante: il decreto di rigetto motivato NON preclude la possibilità di riproposizione della domanda anche in via ordinaria. Da ciò si deduce che il decreto di rigetto NON ha natura decisoria e, per tale ragione, NON può essere impugnato nella maniera più assoluta (né con appello, né con ricorso in cassazione e nemmeno con regolamento di competenza). Infatti, si può benissimo riproporre la domanda (anche in via ordinaria, volendo).

Art 641 cpc (accoglimento della domanda)

il c.1 dell’art 641 cpc si occupa di indicare che cosa debba fare il giudice qualora accerti la sussistenza della condizioni di ammissibilità della domanda previste nell’art 633 cpc. Ebbene, nel caso in cui il giudice accerti la sussistenza delle condizioni previste dall’art 633 cpc il giudice provvede ad emanare il decreto ingiuntivo (entro 40 gg dal deposito del ricorso) e, all’interno dello stesso, oltre ad intimare al debitore di pagare la somma di denaro della quale è debitore, oppure a consegnare le cose fungibili (ovvero la somma in denaro in cui sono “state convertite” ex art 639 cpc, dovrà indicare altresì la possibilità (sempre nel termine di 40 gg) di proporre opposizione. In mancanza di adempimento al decreto ingiuntivo oppure di proposizione dell’opposizione nel termine di 40 gg dalla notificazione del decreto, si procederà ad esecuzione (e tale conseguenza deve essere comunicata al debitore all’interno del decreto ingiuntivo!).

Il c.2 dell’art 641 si occupa di indicare la possibilità di una riduzione e/o di un aumento del termine di quaranta gg previsto al comma precedente.

Tale termine può essere ridotto (fino ad un minimo di 10 gg) oppure aumentato (fino ad un massimo di 60 gg) quanto ricorrano gravi motivi.

Nel caso in cui la notificazione debba essere fatta all’estero ma in uno stato facente parte dell’unione europea, il termine è di 50 gg (ma può essere ridotto a 20)

nel caso in cui la notificazione debba essere fatta in uno stato al di fuori dell’unione europea, il termine è di 60 gg (ma può essere ridotto fino a 30 e aumentato fino ad un massimo di 120 gg).

Art 643 cpc (notificazione del decreto e del ricorso)

la notificazione (al debitore!) del decreto e del ricorso rappresenta lo strumento attraverso il quale è possibile, per i debitore, conoscere l’esistenza di una domanda volta ad ottenere un decreto inguntivo contro di lui e, mettendolo nella condizione di instaurare un contraddittorio con il creditore, gli permette di opporsi. Quindi, a seguito della ricevuta notificazione del decreto e del ricorso il debitore, se lo vuole, può proporre opposizione (dando vita a quella “parentesi di cognizione” che è propria dell’opposizione). Altrimenti, se non intende opporsi, terrà un atteggiamento acquiescente.

L’ultimo comma dell’art in esame afferma che dal momento dell’avvenuta notificazione inizia la pendenza della lite. In realtà questo comma va interpretato alla luce dell’orientamento della cassazione (consolidatosi nel tempo) e dato a sezioni unite. La cassazione ha infatti precisato che la notificazione del ricorso fa RETROAGIRE il momento in cui si realizza la pendenza della lite, al momento del deposito del ricorso. In pratica, posto che per poter “materialmente ritenere” che la lite penda è necessario che il debitore sia a conoscenza del ricorso con il quale il creditore intende chiedere al giudice l’emanazione di un decreto ingiuntivo contro di lui, è ovvio che sia necessaria una sua notificazione ma, al momento in cui questa interviene, la lite si considera come se pendesse già al momento in cui è stato depositato il ricorso.

Art 644 cpc (mancata notificazione del decreto)

l’art 644 cpc si occupa di indicare quale sia la conseguenza dell’eventuale mancata notificazione del decreto. Molto semplicemente la coseguenza è la seguente: l’inefficacia del decreto. (qualora non venga notificato nel termine di 60 gg – se in italia; o di 90 gg – se in altro stato).

Qual’è la ratio? La ragione è la seguente: l’eventuale mancata notificazione del decreto è consiederata come una mancata volontà di avvalersi del decreto.

Art 645 (Opposizione)

il c.1 dell’art 645 cpc si occupa di indicare quale sia il giudice dinnanzi al quale va proposta l’opposizione e quale sia il compito dell’ufficiale giudiziario una volta che l’opposizione sia stata proposta.

Per quanto riguarda il giudice al quale proporre l’opposizione, questa va proposta dinnanzi all’ufficio giudiziario del quale fa parte il giudice che ha pronunciato il decreto. Va proposta con atto di citazione e va notificata nei luoghi previsti dall’art 638 cpc (e quindi presso la residenza o il domicilio eletto dal creditore nel luogo in cui ha sede il giudice competente per il giudizio di ingiunzione ovvero, qualora il creditore NON avesse dichiarato la residenza o eletto domicilio in tale luogo, il luogo in cui va notificata la citazione è rappresentato direttamente dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio di ingiunzione). L’ufficiale giudiziario deve poi notificare l’avviso di opposizione al cancelliere il quale ne prende nota sull’originale del decreto ingiuntivo pronunciato

il comma 2 dell’art 645 cpc afferma invece che :

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

…in aggiunta all’analisi, prettamente normativa, appena effettuata, possono aggiungersi le seguenti considerazioni 😉 :

l’opposizione viene introdotta (dal debitore ingiunto) con atto di citazione che deve, naturalmente, essere notificato al ricorrente (e cioè al creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il debitore).

Il giudizio di opposizione, inoltre, è soltanto una fase eventuale perché è rimessa alla libera scelta del debitore ingiunto. Costui, infatti, può opporsi al decreto ingiuntivo (se ritiene che sia ingiusto) e l’opposizione proposta trasforma il processo precedentemente introdotto con il rito speciale previsto per il decreto ingiuntivo (il procedimento di accertamento con prevalente funzione esecutiva) trasformandolo in processo ordinario di cognizione al quale, quindi, saranno applicabili tutti i principi che gli sono propri. Primo fra tutti quello del contraddittorio. Infatti, mentre nel procedimento speciale per ottenere il decreto ingiuntivo la cognizione è sommaria (non essendovi il contraddittorio) con il giudizio di opposizione il contraddittorio tra creditore e debitore ingiunto si instaura. Inoltre, con la proposizione dell’opposizione, NON è automatica la sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo (finché non sia decisa l’opposizione) ricorrendo, infatti, dei casi in cui il decreto ingiuntivo acquista provvisoria esecuzione.

Cosa accade sotto il profilo formale una volta che il giudizio di opposizione è stato introdotto? Semplice, un’inversione dei ruoli (rispetto a quelli che le parti avrebbero avuto se il creditore, invece di ricorrere al procedimento ingiuntivo, avesse deciso a monte di introdurre un normale giudizio di merito volto all’accertamento e alla condanna del debitore al pagamento): il debitore ingiunto assume la veste di ATTORE mentre il creditore ingiungente assume quella di CONVENUTO.

È importante sottolineare che l’atto di opposizione, nonostante abbia la forma della citazione, per quanto riguarda il suo contenuto e la sostanza dello stesso, è del tutto riconducibile ad una comparsa di risposta (questo perché, come detto prima, se il creditore invece di domandare la pronuncia di un decreto ingiuntivo – costringendo il debitore ad opporsi – avesse introdotto un normale giudizio di cognizione per ottenere lo stesso risultato – e cioè la condanna del debitore a pagare, anche se sarebbe stato necessario attendere più tempo per la pronuncia- il creditore avrebbe assunto il ruolo di attore ed il debitore quello di convenuto – costituendosi in giudizio con una comparsa di risposta).

Art 647 cpc (esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente)

il c.1 dell’art 647 cpc si occupa di indicare quando il giudice (su istanza del creditore) debba dichiarare esecutivo il decreto. Ebbene, ciò accade quando sia scaduto il termine (previsto nel c.1 dell’art 641 cpc) per proporre opposizione (e l’opposizione non sia stata proposta) oppure quando l’opponente non si sia costituito. TUTTAVIA, qualora il giudice ritenga che la mancata opposizione sia una conseguenza di un vizio che abbia inficiato la notificazione del decreto al debitore ingiunto, ordina la rinnovazione della stessa.

Il c.2 dell’art 647 cpc si occupa di chiarire un punto fondamentale: una volta che il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo (a norma del primo comma) l’opposizione non può più essere né proposta né proseguita, salvo che ricorrano le condizioni previste dall’art 650 cpc (opposizione tardiva)

art 648 cpc (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

il c.1 dell’art in esame si occupa di indicare che qualora la/le prove offerte dal debitore opponente non siano scritte o non siano di pronta soluzione il giudice può concedere (se non è già stata concessa ex art 642 cpc), con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione del decreto esecutivo MA! La può concedere solo limitatamente alle somme di denaro non contestate.

Commento:

la logica argomentativa alla base della previsione della non impugnabilità dell’ordinanza è la seguente: l’ordinanza con la quale il giudice dispone la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo è destinata a perdere effetto con la successiva decisione dell’opposizione. Di conseguenza è del tutto paragonabile ad un provvedimento cautelare che, appunto, non è impugnabile per tale ragione.

Il c.2 della norma in esame è stato dichiarato incostituzionale. Per il seguente motivo: subordinare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto al pagamento (da parte del creditore ingiungente) di una somma di denaro (volta a coprire eventuali spese, restituzioni o danni) svuotava completamente il carattere discrezionale del potere del giudice che, in presenza delle condizioni previste dalla norma, cmq la legge gli riconosce. In altre parole, pur in presenza di una prova non scritta e/o di non pronta soluzione, al giudice fa sempre capo un potere discrezionale di decisione circa la scelta di concedere, o di non concedere, la provvisoria esecuzione.

Art 649 cpc (sospensione dell’esecuzione provvisoria)

l’art in esame si occupa di regolare l’eventuale sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa però SOLO!!! ex art 642 cpc. In pratica il giudice, su istanza del debitore opponente (qualora ricorrano gravi motivi) può (quindi anche in questo caso il potere è discrezionale) concedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto che costui (il giudice) aveva accordato ex art 642 (quindi SOLO per una delle cause previste nell’art 642 cpc).

N.B. Il giudice si pronuncia con ordinanza NON impugnabile (perché non ha contenuto decisorio).

Art 650 cpc (opposizione tardiva)

il c.1 dell’art 650 cpc si occupa di indicare a quali condizioni il debitore può proporre opposizione nonostante sia decorso il termine previsto dall’art 641 cpc. In pratica, il debitore può proporre opposizione tardiva se dimostra che non gli è stato possibile proporla entro il termine di cui all’art 641 cpc per una delle seguenti ragioni: 1)irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo; 2)caso fortuito; 3)forza maggiore

il c.2 dell’art 650 cpc afferma che nel caso previsto dal c.1, si applica in via analogica quanto disposto dall’art 649 cpc e, quindi, l’eventuale esecutorietà del decreto ingiuntivo è sospesa

il c.3 dell’art 650 afferma, infine, che l’opposizione NON è più ammessa quando siano decorsi 10 gg dal compimento del primo atto di esecuzione (la norma fa riferimento all’art 491 e, quindi, all’atto di pignoramento).

Art 652 cpc (conciliazione)

l’art 652 cpc si occupa di disciplinare l’ipotesi nella quale, nel corso del giudizio di opposizione instaurato, le parti (il debitore opponente ed il creditore opposto) si concilino. Si accordino.

Se durante il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti si accordano il giudice può con ordinanza non impugnabile:

a)dichiarare o confermare l’esecutorietà del decreto

b)ordinare che sia diminuito l’importo del credito da pagare (qualora le parti si siano accordate per un credito di importo inferiore)

anche se la norma non lo dice, può accadere altresì che le parti si accordino nel senso di riconoscere l’inesistenza del credito . In tale caso, fermo restando l’estinzione automatica del giudizio di opposizione (in quanto, a fronte di un pacifico riconoscimento da parte di entrambe le parti dell’inesistenza del credito, non vi è più motivo per opporsi) è FONDAMENTALE che il creditore RINUNCI ESPRESSAMENTE al decreto (ciò per evitare che, a seguito dell’estinzione del giudizio di opposizione, mancando la dichiarazione di rinuncia del creditore al decreto, questo acquisti efficacia definitiva).

Art 653 cpc (rigetto dell’opposizione o accoglimento parziale)

l’art 653 cpc si occupa di disciplinare due cose: 1)il rigetto dell’opposizione; 2)l’accoglimento parziale dell’opposizione.

Il c.1 dell’art 653 cpc si occupa del rigetto dell’opposizione. Esso afferma che se il giudice rigetta l’opposizione con sentenza definitiva, sentenza provvisoriamente esecutiva, ordinanza che dichiari l’estinzione del processo ex artt 306 ss cpc) il decreto diviene (nel caso non lo fosse già) esecutivo.

Il c.2 dell’art 653 cpc si occupa invece di disciplinare l’accoglimento parziale dell’opposizione. Ebbene, esso afferma che se il giudice accoglie parzialmente l’opposizione il titolo esecutivo sarà interamente costituito dalla sentenza e che però gli eventuali atti di esecuzione già compiuti (prima dell’intervenuta pronuncia sull’opposizione) non subiscono pregiudizi (in altre parole mantengono i loro effetti) MA! Il loro contenuto dovrà essere corretto in modo che, l’importo in essi indicato, sia ridotto nella misura stabilita dalla sentenza che abbia accolto parzialmente l’opposizione.

Riguardo ad entrambi i commi possono essere fatte ulteriori considerazioni:

c.1:

le cause che possono portare alla pronuncia di rigetto dell’opposizione (mediante uno degli atti indicati nella norma) possono essere processuali o di merito:

-processuali: sono rappresentate dalle cause di inammissibilità (proposizione tardiva dell’opposizione) o irricevibilità (mancata costituzione o costituzione tardiva) dell’opposizione

di merito: il giudice riconosce la fondatezza dei fatti costitutivi alla base della domanda del creditore volta ad ottenere il decreto ingiuntivo; oppure il giudice riconosce che non sussistono effetti impeditivi od estintivi del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

c.2:

la norma fa riferimento agli “atti esecutivi”. La giurisprudenza ritiene che, pur non essendo un “atto esecutivo nel senso proprio del termine” un esempio sia costituito dal precetto (che è un atto preparatorio all’esecuzione). Perché? Perché è possibilissimo che il creditore – qualora l’esecutorietà del decreto fosse stata mantenuta durante il periodo di tempo necessario per decidere sull’opposizione – decorso il termine di 40 gg (stabilito nell’art 641 cpc per il debitore per poter adempiere al decreto oppure proporre opposizione – avendo costui scelto di opporre opposizione) abbia comportato la decisione del creditore di predisporre il precetto per dar vita all’esecuzione forzata (pur sapendo che il giudizio di opposizione non era ancora stato risolto con sentenza e che, quindi, sarebbe potuto accadere che a fronte di un’eventuale sentenza di accoglimento totale dell’opposizione, il decreto ingiuntivo perdesse efficacia e, conseguentemente, anche l’esecuzione forzata non potesse più essere proseguita). Tuttavia, nel caso di accoglimento parziale – come detto su – il precetto “rimane in vita” occorrendo tuttavia modificare il valore dell’importo in esso contenuto, in modo da adeguarlo alla minor somma decisa dal giudice dell’opposizione che abbia accolto parzialmente l’opposizione stessa).

KEY WORDS:

decreto ingiuntivo

notifica decreto ingiuntivo

opposizione a decreto ingiuntivo

opposizione decreto ingiuntivo

art 633 cpc

art 634 cpc

art 641 cpc

art 642 cpc

art 635 cpc

art 636 cpc

art 637 cpc

art 639 cpc

art 640 cpc

art 643 cpc

art 644 cpc

art 638 cpc

Precedente Come fare soldi facili: la truffa delle vendite piramidali Successivo Opposizione a decreto ingiuntivo - art 645 cpc: COMMENTO