Opposizione a decreto ingiuntivo – art 645 cpc: COMMENTO

COPERTINA ART OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Opposizione a decreto ingiuntivo – art 645 cpc: COMMENTO

il c.1 dell’art 645 cpc si occupa di indicare quale sia il giudice dinnanzi al quale va proposta l’opposizione e quale sia il compito dell’ufficiale giudiziario una volta che l’opposizione sia stata proposta.

Per quanto riguarda il giudice al quale proporre l’opposizione, questa va proposta dinnanzi all’ufficio giudiziario del quale fa parte il giudice che ha pronunciato il decreto. Va proposta con atto di citazione e va notificata nei luoghi previsti dall’art 638 cpc (e quindi presso la residenza o il domicilio eletto dal creditore nel luogo in cui ha sede il giudice competente per il giudizio di ingiunzione ovvero, qualora il creditore NON avesse dichiarato la residenza o eletto domicilio in tale luogo, il luogo in cui va notificata la citazione è rappresentato direttamente dalla cancelleria del giudice competente per il giudizio di ingiunzione). L’ufficiale giudiziario deve poi notificare l’avviso di opposizione al cancelliere il quale ne prende nota sull’originale del decreto ingiuntivo pronunciato

il comma 2 dell’art 645 cpc afferma invece che :

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

…in aggiunta all’analisi, prettamente normativa, appena effettuata, possono aggiungersi le seguenti considerazioni 😉 :

l’opposizione viene introdotta (dal debitore ingiunto) con atto di citazione che deve, naturalmente, essere notificato al ricorrente (e cioè al creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il debitore).

Il giudizio di opposizione, inoltre, è soltanto una fase eventuale perché è rimessa alla libera scelta del debitore ingiunto. Costui, infatti, può opporsi al decreto ingiuntivo (se ritiene che sia ingiusto) e l’opposizione proposta trasforma il processo precedentemente introdotto con il rito speciale previsto per il decreto ingiuntivo (il procedimento di accertamento con prevalente funzione esecutiva) trasformandolo in processo ordinario di cognizione al quale, quindi, saranno applicabili tutti i principi che gli sono propri. Primo fra tutti quello del contraddittorio. Infatti, mentre nel procedimento speciale per ottenere il decreto ingiuntivo la cognizione è sommaria (non essendovi il contraddittorio) con il giudizio di opposizione il contraddittorio tra creditore e debitore ingiunto si instaura. Inoltre, con la proposizione dell’opposizione, NON è automatica la sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo (finché non sia decisa l’opposizione) ricorrendo, infatti, dei casi in cui il decreto ingiuntivo acquista provvisoria esecuzione.

Cosa accade sotto il profilo formale una volta che il giudizio di opposizione è stato introdotto? Semplice, un’inversione dei ruoli (rispetto a quelli che le parti avrebbero avuto se il creditore, invece di ricorrere al procedimento ingiuntivo, avesse deciso a monte di introdurre un normale giudizio di merito volto all’accertamento e alla condanna del debitore al pagamento): il debitore ingiunto assume la veste di ATTORE mentre il creditore ingiungente assume quella di CONVENUTO.

È importante sottolineare che l’atto di opposizione, nonostante abbia la forma della citazione, per quanto riguarda il suo contenuto e la sostanza dello stesso, è del tutto riconducibile ad una comparsa di risposta (questo perché, come detto prima, se il creditore invece di domandare la pronuncia di un decreto ingiuntivo – costringendo il debitore ad opporsi – avesse introdotto un normale giudizio di cognizione per ottenere lo stesso risultato – e cioè la condanna del debitore a pagare, anche se sarebbe stato necessario attendere più tempo per la pronuncia- il creditore avrebbe assunto il ruolo di attore ed il debitore quello di convenuto – costituendosi in giudizio con una comparsa di risposta).

NOVITÀ DECRETO BANCHE (DL 59/2016)

Il DL 59/2016 (Decreto Banche) tra le varie modifiche ne ha operata una riguardante i decreti ingiuntivi. In pratica, il decreto in questione rende provvisoriamente esecutivi i decreti ingiuntivi per la parte di credito non opposta.

In realtà, la modifica non apporta una reale novità. Vediamo perché!

Il codice di procedura civile, già prima della presente modifica, consentiva al giudice di scegliere se concedere oppure no l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo (avverso il quale venga proposta opposizione) limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

il decreto banche, sul punto, ha semplicemente sostituito il termine “concede” con l’espressione “deve concedere”. In altra parole, questo mutamento di espressione ha certamente la funzione di rafforzare la regola della provvisoria esecuzione parziale (limitatamente alle somme non contestate) ma nulla di più. In sostanza, quindi, più che di modifica è più corretto parlare di “rafforzamento di tutela”. Il giudice, infatti (in forza di tale rafforzamento di tutela) d’ora in avanti sarà obbligato (non potendo più “scegliere”) a concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo ogniqualvolta una parte delle somme non sia stata contestata dal debitore.

KEY WORD:

decreto ingiuntivo

opposizione a decreto ingiuntivo

art 645 cpc

Precedente Decreto Ingiuntivo: CHE COS'È? COME FUNZIONA? Successivo Separazione Consensuale - art 711 cpc: COMMENTO