Art 492 cpc – COMMENTO!

COPERTINA ART 492 CPC COMMENTO

Art 492 cpc – COMMENTO!

Art 492 cpc:

per quanto riguarda gli artt dedicati alla forma dell’esecuzione, l’art 492 cpc detta le disposizioni generali (valide per tutti i tipi di espropriazione) e gli artt 518 (esecuzione mobiliare presso il debitore) 543 (esecuzione presso terzi) e 555 (esecuzione immobiliare) dettano regole, di dettaglio.

la funzione dell’art 492 cpc è quella di individuare l’essenza del pignoramento che è costituita dall’ingiunzione (effettuata dall’ufficiale giudiziario al debitore) con la quale si realizza il vincolo di indisponibilità e di assoggettamento dei beni del debitore.

Data la sua importanza, qualora l’ingiunzione manchi del tutto questo fatto può essere eccepito in qualunque stato e grado del processo esecutivo, sopravvivendo al termine di 20 gg stabilito nell’art 617 cpc per l’opposizione agli atti esecutivi.

ATTENZIONE PERÒ!: nonostante l’ingiunzione sia l’essenza del pignoramento, l’inizio dello stesso NON coincide con l’atto di ingiunzione ma, invece, con il rispetto di forme particolari previste dallo stesso art 492 cpc e che variano a seconda del tipo di espropriazione:

-in quella mobiliare: l’apprensione e la successiva descrizione dei beni all’interno dell’atto di pignoramento

-in quella di crediti: la notificazione al debitore o al terzo

-in quella immobiliare: la notificazione al debitore di un atto contenente l’esatta individuazione dei beni immobili nel pignormamento immobiliare

Vediamo più nello specifico quali sono le disposizioni contenute nel presente articolo. Come abbiamo già detto la norma, innanzitutto, considera come “essenza del pignoramento” l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore (c.1). Al c.2, poi, pone un “onere di partecipazione”, al procedimento, del debitore il quale è invitato a dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio eletto presso il circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In assenza di tale dichiarazione (oppure in presenza di essa ma in caso di irriperibilità del debitore in uno dei luoghi indicati) la norma prevede che tutte le notificazioni e comunicazioni al debitore dovranno essere fatte presso la cancelleria del tribunale competente. Detto ciò, vediamo insieme cosa prevede la norma nei commi successivi:

3°comma: al terzo comma l’art 492 cpc prevede la facoltà, riconosciuta al debitore, di chiedere la “conversione” del pignoramento. In cosa consiste tale conversione? Il debitore può, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni, proporre istanza al giudice competente per l’esecuzione con la quale chiedere che i beni/crediti oggetto del pignoramento siano sostituiti da una somma di denaro. Tale somma dovrà essere comprensiva del capitale, interessi (dei crediti di TUTTI i creditori – procedente e intervenuti) e il debitore dovrà, all’atto di deposito in cancelleria di tale istanza, depositare altresì una somma non inferiore ad 1/5 dei crediti che costui è tenuto a pagare.

4°comma: al quarto comma l’art 492 cpc prevede un “potere/dovere” dell’ufficiale giudiziario. Costui, d’ufficio o su istanza del creditore, quando si accorga che i beni assoggettati a pignoramento non sono sufficienti a garantire il soddisfacimento della pretesa creditoria oppure, pur essendolo, non sono di pronta liquidazione, invita il debitore ad indicare ulteriori beni “utilmente” pignorabili. L’avverbio “utilmente” è molto importante in quanto indica con chiarezza la seguente cosa: il legislatore ha scancito espressamente che i beni che il debitore può indicare devono essere pignorabili (il debitore, quindi, non può indicare beni che egli sappia essere impignorabili). Infatti, l’invito dell’ufficiale giudiziario, deve altresì contenere l’avvertimento che in caso di dichirazioni false il debitore commetterà il reato di cui all’art 388 cp. Tale conseguenza è quindi prevista per scongiurare il più possibile la violazione dell’obbligo di agire secondo buona fede previsto dall’art 1175 cc.

5°comma: al quinto comma l’art 492 cpc si occupa del processo verbale che è redatto per documentare la dichiarazione effettuata dal debitore. A seconda dell’oggetto del pignoramento (quindi a seconda del “tipo di bene” oggetto del pignoramento) le conseguenze sono differenti:

-in caso di beni mobili: questi si considerano immediatamente pignorati a seguito della redazione del verbale e, quindi, il debitore è ritenuto responsabile ex art 388 cp c.3 se da quel momento tiene la condotta qualificante il reato. L’ufficiale giudiziario, dopo la redazione del verbale, ha poi il dovere di recarsi nel luogo in cui sono contenuti i beni – per adempiere agli adempimenti previsi dall’art 520 cpc – e, nel caso in cui i beni si trovino in luoghi di competenza di un altro ufficiale giudiziario, dovrà trasmettere a costui gli atti.

-in caso di crediti o beni mobili in possesso di terzi: fermo restando la stessa regola appena enunciata (e, quindi, anche in questo caso i beni e/o i crediti si considerano pignorati dal momento in cui è redatto il processo verbale) è necessario che al terzo sia notificato il pignoramento ex art 543 cpc. Qualora, però, il terzo consegni il bene o paghi il credito al debitore PRIMA di aver ricevuto la notifica del pignoramento, il debitore sarà considerato come custode del bene/credito a lui consegnato (commettendo, quindi, il reato di cui all’art 388 cp c.4 se decidesse di tenere la condotta antigiuridica contenuta in tale norma).

-in caso di beni immobili: il creditore procede ex artt 555 ss ma gli effetti del pignoramento (così come nel caso di beni mobili registrati) potranno essere opposti ai terzi SOLO dopo la trascrizione (prima di essa, infatti, gli acquisti dei terzi in buona fede sono fatti salvi).

6°comma: al sesto comma l’art 492 cpc pone un collegamento con l’art 499 c.4 (che sarà esaminato in sede di commento di tale norma). Qui è sufficiente anticipare che, qualora a seguito dell’intervento di altri creditori il compendio dei beni pignorati risulti insufficiente a garantire il soddisfacimento di tutti i crediti, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere secondo i commi precedenti (e quindi di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili) ai fini di poter esercitare la facoltà riconosciutagli (al creditore procedente) dall’art 499 c.4

7°comma: il settimo comma consente all’ufficiale giudiziario di rivolgersi ai gestori dell’anagrafe tributaria o di altre banche dati pubbliche. Quando? Quando non riesca ad individuare beni utilmente pignorabili ovvero quando i beni individuati non risultino sufficienti e il creditore proponga istanza all’ufficiale giudiziario al fine di chiedergli di rivolgersi ai soggetti appena indicati (per rendere più fruttuose le ricerche). L’ufficale giudiziario ha poi sempre la facoltà di farsi assistere dalla forza pubblica.

L’ultimo comma dell’art 492 cpc prevede, infine, la possibilità di depositare una copia autentica (ex art 488 cpc) del titolo esecutivo. Tale possibilità è riconosciuta al creditore che abbia proposto relativa istanza al Presidente del tribunale e qualora l’originale del titolo esecutivo NON sia disponibile per una delle seguenti ragioni:

1)il titolo sia già stato depositato in altro procedimento esecutivo

2)il titolo sia sottoposto a sequestro penale.

Qualora il Presidente del tribunale accolga l’istanza del creditore procedente, si pronuncia con decreto apposto in calce al precetto

(N.B.: il pignoramento è sempre nullo se l’ufficiale giudiziario non sottoscrive l’originale dell’atto ovvero se è effettuato da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente).

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