Art. 64 c.c. (Immissione nel possesso e inventario)

art 64 c.c.
art 64 c.c.

 

Art. 64 c.c. (Immissione nel possesso e inventario).

Se non v’e’ stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli
aventi diritto indicati nei capoversi dell’art. 50 o i loro
successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti,
quando e’ diventata eseguibile la sentenza menzionata nell’art. 58.

Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere
l’inventario dei beni.

Parimenti devono far precedere l’inventario dei beni coloro che
succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi
indicati dall’art. 60.

 

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