Art. 63 c.c. (Effetti della dichiarazione di morte presunta dell’assente).
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’art. 58, coloro che
ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente
o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la
liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’art. 50
conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione
definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel
quarto comma dell’art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state
imposte.
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