Art. 58 c.c. (Dichiarazione di morte presunta dell’assente).
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima
notizia dell’assente, il tribunale competente secondo l’art. 48, su
istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei
capoversi dell’art. 50, puo’ con sentenza dichiarare presunta la
morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo’ essere pronunziata se non sono
trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta’
dell’assente.
Puo’ essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la
dichiarazione di assenza.
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