Art. 57 c.c. (Prova della morte dell’assente)

art 57 c.c.
art 57 c.c.

 

Art. 57 c.c. (Prova della morte dell’assente).

Se durante il possesso temporaneo e’ provata la morte dell’assente,
la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della
morte erano suoi eredi o legatari.

Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma
dell’articolo precedente.

 

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