Art 515 cpc – pignoramento auto o fermo auto sul mezzo di lavoro : Come toglierlo?

COPERTINA ART 515 CPC COMMENTO

Art 515 cpc – pignoramento auto o fermo auto sul mezzo di lavoro : Come toglierlo?

 

I mezzi di lavoro (le auto e gli altri beni che siano necessari all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale) possono essere pignorabili MA SOLO:

a)fino al massimo di un quinto

b)a condizione che il creditore NON abbia trovato altri beni utili per il pignoramento.

Per le automobili – ed i veicoli in generale – che siano necessari (e quindi strumentali) ai fini del corretto esercizio dell’attività imprenditoriale e/o professionale è previsto, poi, il divieto per Equitalia di procedere al fermo su di essi.
pignoramento di beni strumentali all’attività lavorativa

l’art 515 cpc al comma 3 stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati MA! a due condizioni:

1)nei limiti massimi di un quinto

2)e sempre che non vi siano altri beni da pignorare che possano garantire la soddisfazione del creditore attraverso la loro vendita.
Quindi, in base all’art 515 cpc l’ufficiale giudiziario prima di pignorare un mezzo di lavoro DEVE OBBLIGATORIAMENTE VERIFICARE se vi siano beni diversi da quelli strumentali, che possano essere asportati, ed il cui ricavato da un’eventuale vendita sia sufficiente a soddisfare il creditore.

Cosa accade qualora il creditore, non curandosi dei limiti su menzionati, decida ugualmente di pignorare i beni strumentali all’attività o al lavoro del debitore?

La risposta è la seguente: il debitore dovrà procedere con una opposizione all’esecuzione forzata (più precisamente un’opposizione all’esecuzione – art 615 cpc)
ATTENZIONE: in presenza di un unico bene dello stesso genere (es. uno specifico macchinario) indispensabile per il processo lavorativo questo è impignorabile. In altre parole, il pignoramento di oggetti, libri e strumenti utilizzati nello svolgimento di attività lavorativa è consentito SOLO SE il debitore disponga di una pluralità di beni (dello stesso tipo!) – condizione che spesso non si riscontra in un’attività lavorativa, magari di modeste dimensioni.

Inoltre, dalla lettura dell’art 515 cpc si desume che l’impignorabilità dei beni indispensabili per l’attività resiste in presenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e dai quali, quindi, sia possibile ricavare la somma di denaro sufficiente al soddisfacimento del creditore. In altre parole, se sono presenti altri beni (diversi da quelli indispensabili per l’attività) UTILMENTE pignorabili, il creditore HA IL DOVERE di pignorare prima quelli e, soltanto se il loro valore risultasse poi insufficiente rispetto al debito, allora può pignorare (sempre nei limiti di 1/5 del loro valore) i beni indispensabili per l’attività.
(N.B. Qualora il creditore in questione sia Equitalia è prevista la seguente deroga: il limite di 1/5 si applica altresì:

a)per i debitori costituiti in forma societaria

b)qualora il debitore abbia investito la maggior parte del suo capitale sul lavoro.)
In caso di pignoramento di uno di questi beni si osserva quanto segue: il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto – infatti il primo incanto deve essere effettuato non prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento e NON OLTRE i 360 gg. Per qanto riguarda la custodia del bene, questa è affidata sempre al debitore.
Il fermo auto:

Il fermo di beni mobili è una misura cautelare ed Equitalia la può adottare ALLO SCOPO DI garantire l’effettiva riscossione di crediti che siano scaduti.

Questa misura cautelare, è bene precisarlo, ha carattere provvisorio…cosa significa questo? Significa che, nonostante sia effettivamente finalizzata alla successiva espropriazione, NON deve essere obbligatoriamente adottata. Quindi, in altre parole, Equitalia potrà procedere tranquillamente al pignoramento dei beni anche senza aver preventivamente disposto il fermo .

In ogni caso Il fermo è una misura cautelare molto conveniente per equitalia. Infatti, a differenza di altre, richiede soltanto l’annotazione del vincolo sui pubblici registri permettendo, quindi, a Equitalia di disporla anche nei casi in cui i beni siano irreperibili.
Per quanto concerne – precisamente – il fermo auto disposto da Equitalia, al contribuente è riconosciuto il diritto di impedire l’iscrizione del fermo, dimostrando che il veicolo è strumentale alla propria attività d’impresa o professionale.

Ovviamente tale dimostrazione deve essere fatta rispettando un termine: quello di 30 giorni dalla notifica della comunicazione preventiva del fermo (N.B. Si discute sul carattere di tale termine – è perentorio o non lo è? – tuttavia, pur in assenza di espressa previsione, si ritiene che sia perentorio)
Qual’è il criterio per determinare l’effettiva strumentalità del bene? La regola generale prevede che questa debba desumersi dalle risultanze contabili. Tuttavia, parte della dottrina ha affermato che, fermo restando la generale applicabilità di questa regola, dovrebbe essere comunque lasciato spazio ad una valutazione di carattere sostanziale, svincolata quindi dalle risultanze contabili . Ad esempio, l’unica auto utilizzata da un falegname per recarsi dai propri clienti – anche se non riportata nei registri contabili – perché non potrebbe validamente essere considerata “strumentale”? (di fatto, da un punto di vista sostanziale lo è). Così come, al contrario, un’auto di un professionista (riportata nei registri contabili) ma raramente utilizzata in modo strumentale all’attività (si pensi al caso di un professionista che svolga la propria attività prevalentemente a casa o in studio) è corretto che sia considerata come bene strumentale per il solo fatto che sia stata inserita nei registri contabili?..forse non più di tanto (a parere della citata dottrina).
Come fare se Equitalia ha comunque disposto – sul bene strumentale – il fermo auto oppure ha proceduto con il pignoramento?

Nel caso di pignoramento è necessario instaurare un giudizio di opposizione all’esecuzione

Nel caso di fermo auto è possibile chiedere l’immediata sospensione della misura presentando all’AdR – tramite raccomandata, fax o in via telematica – una dichiarazione e la relativa documentazione.

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