Art 360 cpp (Accertamenti tecnici non ripetibili): COMMENTO!

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Art 360 cpp (Accertamenti tecnici non ripetibili): COMMENTO!

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la norma in esame si occupa degli accertamenti tecnici NON ripetibili.

Il c.1 pone a carico del PM un dovere. In pratica il PM ha il compito di avvisare la persona sottoposta alle indagini, il suo difensore e la persona offesa del giorno/ora e luogo in cui si procederà ad effettuare un accertamento tecnico (ex art 359 cpp) MA che in questo caso è NON RIPETIBILE. Il pm ha altresì il compito di comunicare alle parti la possibilità di nominare consulenti tecnici di parte.

Il c.2 pone invece un collegamento con l’art 364 c.2 cpp. In pratica, in questo contesto si deve osservare il disposto dell’art 364 c.2 cpp

il c.3 consente, invece, ai difensori e agli eventuali consulenti tecnici di parte di partecipare agli accertamenti tecnici e di proporre eventuali osservazioni

il c.4 consente poi alla persona soggetta alle indagini di effettuare riserva di promozione di incidente probatorio affermando che a questo punto il PM, in via generale, ha il compito di sospendere (differendoli) gli accertamenti tecnici, MA! Qualora invece gli accertamenti NON possano essere differiti (in quanto, così facendo, risulterebbe successivamente impossibile portarli a compimento) il PM ha il compito di NON accogliere la riserva.

Il c.5 si occupa, infine, di regolare gli effetti della seguente situazione: la parte sottoposta alle indagini ha effettuato la riserva di promuovere incidente probatorio, non sussistevano i presupposti per un rifiuto da parte del PM ma, tuttavia, il PM ha ugualmente NON accolto la riserva procedendo “come se nulla fosse” a disporre gli accertamenti tecnici. Ebbene, in tal caso, questo c.5 afferma che i risultati degli accertamenti non possono essere utilizzati nel dibattimento.

Commento:

all’analisi normativa appena effettuata è possibile aggiungere delle considerazioni di commento.

Innanzitutto cosa si intende per accertamenti non ripetibili? Un accertamento non ripetibile è un accertamento che ha ad oggetto elementi soggetti a modificazioni e, per tale ragione, di futura inespressività probatoria (ragion per cui è necessario effettuarli il prima possibile).

Non tutti i tipi di accertamenti, tuttavia, sono accertamenti tecnici e in particolare accertamenti tecnici non ripetibili. Ad es, il c.d. “tampone a freddo” (il rilievo effettuato allo scopo di prelevare eventuali residui di arma da fuoco) NON è un accertamento tecnico (di conseguenza NON deve rispettare i requisiti posti dall’art in esame) ma, invece, è un accertamento prodromico al successivo accertamento tecnico (effettuato mediante spettroscopio) sulle eventuali particelle estratte. Peraltro, tale succesivo accertamento tecnico, è suscettibilissimo di ripetibilità ragion per cui, nemmeno quello, deve essere effettuato in base all’art 360 cpp.

Qual’è poi la funzione della riserva di promuovere incidente probatorio? La risposta è la seguente: la persona sottoposta alle indagini propone tale riserva quando ritenga che l’accertamento tecnico disposto dal PM “NON sia non ripetibile” e quindi intende effettuare una contestazione.

Cosa accade qualora il PM NON comunichi l’avviso (previsto dal c.1) alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore? La risposta è la seguente: il risultato dell’accertamento sarà affetto da nullità ai sensi dell’art 178 c.1 cpp (e tale nullità potrà essere eccepita in qualunque momento MA NECESSARIAMENTE PRIMA della sentenza di primo grado).

Infine è opportuno effettuare la seguente considerazione: l’avviso di cui parla la norma è un avviso “informale” ciò significa che può essere fatto anche per telefono (in altre parole l’unica cosa che conta è che i destinatari dello stesso ne vengano a conoscenza). Ciò si deduce, infatti, dal fatto che la norma NON usa l’espressione “notificato avviso” e per tale ragione NON può ritenersi applicabile l’art 149 cpp (che richiede la comunicazione dell’avviso per telegramma) poiché tale norma andrebbe osservata solo se, appunto, l’art 360 cpp utilizzasse l’espressione “notificato avviso” e non semplicemente “avviso”.

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