art 408 cpp e art 409 cpp : COMMENTO!

COPERTINA ART 408 E 409 CPP COMMENTO

art 408 cpp e art 409 cpp : COMMENTO!

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Art 408 cpp (richiesta di arhiviazione per infondatezza della notizia di reato)

il c.1 dell’art 408 cpp si occupa di indicare i presupposti in base ai quali il PM procede all’archiviazione e l’organo al quale tale richiesta di archiviazione va trasmessa. In pratica il PM quando ritenga di NON esercitare l’azione penale (per infondateza della notizia di reato) ha il compito di trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo contenente: a)la notizia di reato; b)la documentazione relativa alle indagini espletate; c)i verbali contenenti gli atti di indagine compiuti.

Il c.2 si occupa della notificazione alla parte offesa di un avviso che la informi circa la richiesta di archiviazione presentata dal PM. In pratica, il PM ha il compito di ordinare che il suddetto avviso sia notificato alla persona offesa che contestualmente alla comunicazione della notizia di reato oppure anche in un momento successivo abbia manifestato la volontà di essere avvisata in caso di archiviazione.

Il c.3 si occupa di concedere alla persona offesa dal reato la possibilità di proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione (al fine di ottenere il proseguimento delle indagini preliminari). Questo comma prevede un termine di 10 gg (decorrenti all’avvenuta notificazione dell’avviso di cui al c.2) concesso alla persona offesa proprio a questo scopo.

Il comma 3bis, infine, si occupa di elevare il termine per la proposizione dell’opposizione nei casi in cui l’oggetto delle indagini preliminari sia un reato commesso con violenza. In pratica, in un caso come questo, il termine di cui al c.3 è elevato a 20 gg

art 409 cpp (provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione)

il c.1 dell’art 409 cpp si occupa di indicare quando il GIP restituisca gli atti al PM. In pratica, il GIP restituisce gli atti al PM quando abbia deciso di accogliere la richiesta di archiviazione precedentemente formulata dal pm. Assieme alla restituzione degli atti il GIP pronuncia ordinanza con la quale dispone l’archiviazione e tale ordinanza va notificata anche alla persona sottoposta alle indagini qualora essa, durante le stesse, sia stata destinataria di una misura di custodia cautelare.

Il c.2 dell’art 409 cpp si occupa invece di indicare quando il GIP fissi l’udienza in camera di consiglio. In pratica, il GIP fissa la data dell’udienza in camera di consiglio quando abbia deciso di NON accogliere la richiesta di archiviazione presentata dal pm. In tal caso l’ordinanza di fissazione dell’udienza in camera di consiglio va notificata al: 1)PM; 2)persona offesa dal reato; 3)persona sottoposta alle indagini. Questo comma afferma ancora che fino alla data dell’udienza gli atti DEVONO rimanere nella cancelleria del giudice, MA! Il difensore ha sempre facoltà di estrarne copia.

Il c.3 dell’art 409 cpp afferma poi che il provvedimento di fissazione dell’udienza in camera di consiglio deve essere comunicato anche al pocuratore generale presso la corte d’appello

il c.4 dell’art 409 cpp afferma invece che qualora il GIP successivamente all’udienza in camera di consiglio ritenga necessarie ulteriori indagini lo comunica con ordinanza al PM fissandogli il termine per espletarle.

Il c.5 dell’art 409 cpp chiarisce invece che fuori dal caso previsto dal c.4 (e quindi quando il GIP NON ritenga utili ulteriori indagini a seguito dell’udienza in camera di consiglio) il GIP fissa al PM un termine di 10 gg per formulare l’imputazione e nei successivi 2 giorni lo stesso GIP fisserà con decreto l’udienza preliminare (si osservano in quanto compatibili le disposizioni degli artt 418 e 419 cpp)

il c.6 dell’art 409 cpp afferma infine che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione MA SOLO per una delle ipotesi di nullità tassativamente prevista dall’art 127 c.5 cpp

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