Riassunti Diritto Civile: La Surrogazione nel Contratto di Fideiussione

Riassunti Diritto Civile: La Surrogazione nel Contratto di Fideiussione

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La Surrogazione.

Le origini della surrogazione risalgono al diritto romano. A quel tempo, tuttavia, tale principio NON operava automaticamente ma il fideiussore, dopo aver pagato, aveva l’onere di chiedere al creditore principale di potersi surrogare nei suoi diritti verso il debitore. Il fideiussiore chiedeva quindi al creditore principale di “cedergli le sue azioni contro il debitore principale”.

L’unico soggetto che può validamente essere destinatario del pagamento è il CREDITORE ORIGINARIO. Se, infatti, il fideiussore invece di pagare costui fornisce il denaro al debitore (in modo che costui paghi il creditore), tale operazione NON è idonea a far scattare il diritto di surrogazione in quanto il creditore “perde” la propria garanzia (il debitore, infatti, potrebbe benissimo essere una persona onesta che, una volta ricevuto il denaro, lo consegni al creditore. Ma potrebbe anche non esserlo).

Una volta che il fideiussore abbia pagato il creditore NON si estingue l’obbligazione principale (quella tra creditore e debitore principale) ma soltanto quella accessoria (tra fideiussore e creditore). Infatti, solo in questo modo il fideiussore può validamente surrogarsi nella posizione del creditore. L’obbligazione principale, quindi, può solo estinguersi “soggettivamente” (nel senso che il creditore originario “lascia il suo posto” al fideiussore che si surroga nei suoi diritti) e NON in senso oggettivo. Con il pagamento da parte del fideiussiore e la sua successiva surrogazione nei diritti del creditore originario si configura, quindi, una modificazione nel lato attivo del rapporto obbligatorio (quello principale – che prima del pagamento del fideiussore vedeva come parti il creditore originario e il debitore).

Anche il Progetto Drobnig concorda con quanto detto.

La giurisprudenza ha però chiarito un punto: la surrogazione può validamente operare SOLO nei limiti entro i quali il creditore originario poteva far valere il credito. Ciò significa, quindi, che in caso di nullità dell’obbligazione principale se il fideiussore è CONSAPEVOLE di ciò ma decide ugualmente di adempiere alla propria obbligazione, egli NON potrà surrogarsi al creditore (l’invalidità dell’obbligazione principale, infatti, si trasferisce anche a quella fideiussioria – che ad essa è accessoria).

Come detto (a differenza di quanto avveniva al tempo dei romani) la surrogazione del fideiussore oggi opera AUTOMATICAMENTE, ciò significa quindi che è da ricondurre all’ipotesi di fideiussione legale (operando ipso iure). La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie concordano con il carattere di automaticità della surrogazione del fideiussiore. Tuttavia, un orientamento minoritario della dottrina, ritiene che la surrogazione in questione NON possa operare automaticamente in quanto, in alcune ipotesi previste dal codice civile, è necessaria una espressa manifestazione di volontà in tal senso.

Si può quindi dire che come regola “genrale” la surrogazione del fideiussore è da ricondurre allo schema della surrogazione legale (operando, quindi, ipso iure) e, in alcuni casi (del tutto eccezionali) tale principio di automaticità non può operare

Per quanto riguarda l’oggetto della surrogazione, un orientamento minoritario in dottrina, facendo leva sul tempo verbale imperfetto (“aveva”) contenuto nell’art 1949, ritiene che l’oggetto della surrogazione del fideiussore sia limitato ai diritti che il creditore originario poteva vantare AL MOMENTO della stipulazione del contratto di fideiussione. Tale orientamento NON è da condividere nel modo più assoluto in quanto, così facendo, si opererebbe un’ingiustificata disparità di trattamento (rispetto all’ipotesi prevista dall’art 1201 cc – surrogazione per volontà del creditore)

Con riguardo alle conseguenze giuridiche della surrogazione, c’è da dire questo: il fideiussore, surrgogandosi al creditore originario, ha diritto di far valere tutti i diritti spettanti a costui (al momento della stipulazione della fideiussione e anche quelli acquisiti successivamente) ed ha, altresì, diritto a beneficiare di tutte le garanzie che il debitore principale aveva rilasciato al creditore principale.

Infine, può accadere che il fideiussiore si impegni a garantire SOLO una parte del debito del debitore principale (c.d. FIDEIUSSIONE PARZIALE). In tal caso si pone un quesito: una volta pagata la parte di debito, chi tra il creditore originario ed il fideiussore può soddisfarsi per primo sul patrimonio del debitore principale (naturalmente in proporzione alla parte di credito vantata da ciascuno)?

Risp: la risposta è data dall’art 1025 cc in base al quale in ipotesi di surrogazione parziale, il terzo surrogato e il creditore hanno diritto a CONCORRERE nel soddisfacimento del proprio credito. Quindi, anche nel caso della fideiussione parziale, il creditore originario ed il fideiussore (nuovo creditore) concorrono nel soddisfacimento del credito nell’aggredire il patrimonio del debitore.

Il progetto Drobning, tuttavia, su questo punto prevede una disciplina diversa secondo la quale è, invece, il creditore ad aver diritto di soddisfarsi per primo sul patrimonio del debitore.

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