Riassuti Diritto Civile – INVALIDITÀ, INEFFICACIA della fideiussione, ECCEZIONI PROPONIBILI dal fideiussore

Riassuti Diritto Civile – INVALIDITÀ, INEFFICACIA della fideiussione, ECCEZIONI PROPONIBILI dal fideiussore

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In base all’art 1939 cc, quindi, l’obbligazione fideiussoria risulta invalida SOLO!!! se sono presenti causa di invalidità dell’obbligazione principale e NON!!! In presenza di qualunque altra causa estintiva dell’obbligazione principale. Ciò significa che, ad es, se il contratto contenente l’obbligazione principale (quella stipulata tra debitore principale e creditore) viene risolto (per inadempimento del debitore principale) la risoluzione OPERA PROPRIO COME CAUSA ATTIVANTE L’OBBLIGO DI PRESTARE FIDEIUSSIONE!!!.

le cause di invalidità dell’obbligazione principale idonee a travolgere anche quella fideiussoria sono, quindi, le cause di annullabilità (vizi del volere – errore, violenza e dolo) e la nullità.

Domanda: in caso di invalidità PARZIALE dell’obbligazione principale, essa in che modo influisce su quella fideiussoria?

Risp: se l’invalidità è parziale essa travolgerà parzialmente l’obbligazione fideiussoria.

Problema: Nel caso in cui il debitore principale NON!!! abbia eccepito l’eventuale invalidità (annullabilità o nullità) dell’obbligazione principale, può eccepirla il fideiussore?

Risp: SI! Perché, in forza dell’art 1945 cc il fideiussore ha diritto a proporre tutte le eccezioni che spettano al debitore.

il fideiussore può opporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale. Egli, infatti, ai sensi dell’art 105 c.1 cpc ricopre, nel processo, il ruolo di “interventore adesivo autonomo”. Ciò comporta però che in caso di sentenza definitiva di condanna solidale (del debitore principale e del fideiussore) a pagare se questa è impugnata (prima che passi in giudicato) SOLO! Dal debitore principale, il fideiussore NON!!! potrà più impugnarla (nemmeno con un controricorso) in quanto costui non può essere considerato un interventore adesivo dipendente ma, invece, un interventore adesivo AUTONOMO!!!.

N.B.: il diritto, riconosciuto al fideiussore, di proporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore NON!!! si estende alla possibilità di “far condannare” il creditore principale. Il diritto di proporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale, infatti, ha la sola funzione di permettere al fideiussore (quando vi siano le condizioni – es in caso di invalidità dell’obbligazione principale) di sottrarsi all’adempimento (facendo annullare o dichiarare nulla l’obbligazione principale e, conseguentemente, non essendo più tenuto – in forza del principio di accessorietà – ad adempiere alla propria obbligazione fideiussoria).

Diverso, invece, il caso in cui in presenza di giudicato formatosi soltanto tra creditore e debitore principale, questi, NON abbia impugnato il provvedimento prima che passasse in giudicato. In tale caso il fideiussore PUÒ!!! impugnarlo in quanto il giudicato è efficace solo tra creditore e debitore principale e, inoltre, il fideiussore può proporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale (un caso molto frequente è quello della mancata impugnazione, da parte del debitore principale, del decreto ingiuntivo. Questo, anche quando il provvedimento sia passato in giudicato, può essere validamente impugnato dal fideiussore).

Il diritto di proporre tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale NON riguarda, però, le eccezioni che risultino ormai precluse al debitore principale (per essere egli, per qualsivoglia ragione, incorso in una preclusione)

es: nel caso in cui il debitore principale sia decaduto dal diritto a lui riconosciuto ex art 1832 c.2 cc (diritto di impugnare gli estratti conto della banca in caso di – presunti – errori contabili) il fideiussore (che abbia prestato garanzia in concomitanza all’apertura del credito da parte del debitore principale) NON potrà (essendo il debitore principale incorso nella preclusione) impugnare tali estratti conto, MA!!! potrà sempre impugnare, eventualmente, i rapporti creditori dai quali gli accrediti e addebiti originano – se sospetti che tali rapporti siano invalidi).

Rinuncia alle eccezioni (Clausola solve et repete)

in base a tale clausola il fideiussore rinuncia a far valere eventuali eccezioni riguardanti il rapporto principale (quello tra debitore principale e creditore). Solitamente, tale clausola, si accompagna sempre a quella di pagamento “a prima domanda” o “a prima richiesta” a vantaggio del creditore.

La clausola solve et repete, tuttavia, si ritiene NON operante nei riguardi dell’eccezione di nullità (del rapporto principale) e di tutte quelle direttamente attinenti al contratto di fideiussione. Non rientrano invece tra le eccezioni “salvabili da tale clausola” quelle relative ad altre eventuali cause di estinzione del rapporto principale.

Dubbi, specie in dottrina, sono stati sollevati circa la validità di tale clausola. In ogni caso, anche chi propende per la validità della stessa, non può fare a meno di ammettere che essa, costituendo un’espressa deroga al contenuto dell’art 1945 c.c., avvicina il contratto di fideiussione (munito di tale clausola) al contratto autonomo di garanzia.

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