Art 2043 codice civile : COMMENTO!

COPERTINA ART 2043 CC COMMENTOL’art 2043 codice civile indica, fra i presupposti della responsabilità extracontrattuale, il dolo o, almeno, la colpa dell’autore dell’atto illecito.

Il principio alla base della responsabilità extracontrattuale è il quello del neminem laedere. in base ad esso ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui.

Cosa si intende per dolo?

Si intende l’intenzionalità della condotta. In altre parole, la consapevolezza che la stessa è idonea a determinare l’evento dannoso.

È necessario che l’autore ponga in essere quella determinata condotta proprio al fine di cagionare l’evento dannoso?

No.

infatti, il risarcimento per fatto illecito sarà dovuto, certamente, nei casi in cui il dolo sia diretto (quando, quindi, l’autore della condotta fosse consapevole dell’antigiuridicità della stessa ed abbia posto in essere quella determinata condotta proprio al fine di cagionare l’evento dannoso); ma anche in caso di dolo eventuale (ossia quando il soggetto agente, pur non volendo cagionare un determinato fatto illecito, era consapevole della possibilità che esso si verificasse in conseguenza della condotta da lui tenuta e, nonostante ciò, ha accettato il rischio – senza, quindi, desistere dall’azione).

In ogni caso, di regola, il dolo non è fondamentale affinché l’autore dell’illecito incorra in responsabilità extracontrattuale. L’art 2043 codice civile, infatti, dice “qualunque fatto DOLOSO o COLPOSO…”. Ciò significa, quindi, che sufficiente la colpa.

Cosa si intende per colpa?

Per colpa si indente il difetto di diligenza, prudenza e perizia richieste; oppure l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art 43 c.1 codice penale). In altre parole, la colpa si configura ogniqualvolta il soggetto agente tiene una condotta che NON risponde allo standard di adeguatezza che l’ordinamento giuridico impone.

Più nello specifico, si ha:

negligenza: quando manchi l’attenzione richiesta (es tizio lascia inavvertitamente aperta la bombola del gas la cui fuoriuscita provoca un’esplosione che distrugge una casa)

imprudenza: consiste nella mancanza delle necessarie misure di cautela (es: tizio appoggia un oggetto sul davanzale della finestra poi, dimenticandosene, la apre e questo cade su una macchina parcheggiata proprio lì sotto).

Imperizia: consiste nell’inosservanza delle regole tecniche di una determinata attività (es: l’ingegnere che sbaglia i calcoli del cemento armato determinando, così, il crollo dell’edificio).

Con quale parametro si valutano la diligenza, prudenza e perizia?

La risposta è la seguente: alla luce di un parametro oggettivo corrispondente a quanto sia legittimo attendersi dal “buon padre di famiglia” (cioè dall’uomo accorto e coscienzioso) in quelle determinate circostanze.

E per quanto riguarda la prova del danno?

Di norma questa deve essere fornita dal danneggiato (in accordo con quanto previsto, in generale, dal principio dell’onere della prova). Ad esempio nel caso della responsabilità del medico e della struttura sanitaria il medico incorrerà in responsabilità extracontrattuale (sarà quindi il danneggiato a dover fornire la prova del danno lamentato); la struttura sanitaria, invece, risponderà a titolo di responsabilità contrattuale.

A questo punto appare evidente la grande differenza esistente tra il danno nascente da responsabilità extracontrattuale e quello derivante da responsabilità contrattuale. in questo ultimo caso, infatti, esso non è regolato dall’art 2043 codice civile ma, invece, dal 1218 cc. Questa norma impone al debitore – e non al creditore – l’onere di fornire la prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

(N.B. La prova può, in alcuni casi, essere fornita anche dal danneggiato per mezzo di presunzioni semplici – es: il proprietario della macchina sulla quale è caduto l’oggetto posto da tizio sul proprio davanzale e poi caduto sulla vettura a seguito dell’apertura della finestra da parte di tizio, è sufficiente a dimostrare l’imprudenza di tizio).

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