Contratto di trasporto (art 1681 cc) : che responsabilità ha il guidatore?

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(immagine tratta da www.lettera43.it)

l’art 1681 cc si occupa della responsabilità del vettore. Prima di analizzarla è opportuno effettuare un breve riferimento ad un’atra norma: l’art 1678 cc.

Tale norma apre la disciplina, contenuta nel codice civile, del contratto di trasporto di persone a titolo oneroso.

Tale norma dice che: “Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.

Un esempio? Il biglietto dell’autobus. Eh si, obliterandolo si conclude un regolare contratto.

Oltre a questa norma, il codice civile ne prevede altre, successive, che tutte insieme disciplinano il contratto di trasporto.

In particolare, come detto in apertura, una norma molto importante è l’art 1681 cc che sancisce, a carico del vettore, una presunzione di colpa.

Cosa significa?

Significa che, sul piano processuale, ciò comporta un’inversione dell’onere della prova.

In caso di sinistro (che abbia coinvolto un passeggero), infatti, il vettore, per non incorrere in responsabilità, deve provare:

a)di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno

b)che l’evento dannoso costituisce un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza

il passeggero danneggiato, invece, dovrà provare SOLO di aver concluso un contratto di trasporto e di aver subito un danno proprio in occasione del trasporto stesso.

Da quanto detto fin qui risulta evidente come obliterare il biglietto non sia soltanto obbligatorio “perché lo prevede la legge” (siccome, come detto, solo l’obliterazione dello stesso permette di concludere un regolare contratto di trasporto e, di conseguenza, fa sorgere la responsabilità del vettore ex art 1681 cc) ma sia anche conveniente al fine di poter, in caso di sinistro, ottenere il risarcimento del danno!

Comprare il biglietto è, inoltre, estremamente vantaggioso per un altro motivo: evitare di incorrere in sanzioni carissime che, stando alle recenti modifiche legislative, potrebbero toccare addirittura le 60 volte il prezzo del biglietto (fino ad un massimo di 200 euro!).

La stessa sanzione si applicherà anche qualora il passeggero sia in possesso del biglietto, ma NON lo abbia obliterato.

Perché?

Perché l’assenza di obliterazione verrà considerata analoga al mancato possesso dello stesso.

Questa misura, fortemente repressiva, è contenuta nella bozza del decreto sui servizi pubblici locali (attuativo della Riforma Madia) che prevede, da un lato, l’applicazione di sanzioni davvero elevate (come abbiamo appena visto) e, dall’altro, un rafforzamento dei controlli.

Come avverrà, all’atto pratico, il controllo al fine di “stanare” coloro i quali, non munendosi del biglietto, decideranno di non concludere un regolare contratto di trasporto?

Dalla bozza del decreto si evince che tutto ciò avverrà mediante un raddoppio dei controllori e, altresì, grazie all’ausilio di telecamere. Queste potranno essere installate sia dentro i mezzi – autobus e treni, sia in prossimità delle fermate.

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