Articolo 77 Costituzione (DECRETO LEGGE) – SPIEGATO!

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<DECRETO LEGGE>

–<def>:

il decreto legge è un atto avente FORZA DI LEGGE disciplinato dall’articolo 77 costituzione, che il governo adotta sotto la sua responsabilità in casi STRAORDINARI di NECESSITÀ e URGENZA

…prima di analizzare il decreto legge, diamo uno sguardo a due concetti: quello di “forza di legge” e quello di “delegazione legislativa”

<FORZA DI LEGGE>

la forza di legge di un atto dipende dalla sua FORMA (= procedimento utilizzato per crearla- quindi il procedimento legislativo ex art 70 Cost) e NON! solo dal suo contenuto

<delegazione legislativa>

-<def> procedimento (art 76 cost) con il quale il parlamento, creando una legge delega, trasferisce temporaneamente L’ESERCIZIO della funzione legislativa al governo. Ne consegue che l’atto posto in essere dal governo avrà FORZA DI LEGGE.

-<limiti art 76> la legge delega DEVE!! contenere: a) i requisiti generali, b) i criteri direttivi, c)l’oggetto, d) la durata della delega, tutti requisiti il cui rispetto è obbligatorio in sede di creazione dell’atto esecutivo

-<i due procedimenti in cui si divide>

a) creazione della legge delega

b) attuazione (governo) della legge delega per mezzo della produzione dell’atto, che viene deliberato dal consiglio dei ministri ed emanato dal pres della rep

lo schema quindi è questo:

PARLAMENTO—>LEGGE DELEGA—>ATTO DEL GOVERNO (avente forza di legge)—>EMANAZIONE da parte del pres della rep

–<istantaneità del potere delegato>

-<in teoria>

legge delega—> trasferimento temporaneo dell’ESERCIZIO della funz legislativa al governo => istantaneità del potere delegato che si concretizza e si esaurisce al momento della delibera del decreto legislativo in questione

-<nella prassi>

IN MOLTE OCCASIONI—>legge delega BIFASICA => doppia delega => 1a delega per la produzione dell’atto; 2a delega per la CORREZIONE dello stesso => è tutto in mano al governo (ovviamente il parlamento potrà revocare la delega, perché rimane TITOLARE della funz legislativa)

–<“ricatto” della questione di fiducia>

il governo nella pratica spesso pone la questione di fiducia in modo tale da “costringere” le camere ad approvare un disegno di legge da lui presentato, onde evitare la caduta del governo

è chiaro quindi come, nella prassi, il rapporto gerarchico tra poteri non sia del tutto rispettato, anzi, a volte, ribaltato => il parlamento “insegue” il governo!

…dopo questa premessa, torniamo all’analisi del decreto legge.

–<natura giuridica> dalla lettura dell’articolo 77 costituzione si evince che il decreto legge ha la forza della legge ordinaria, ma! dibattito circa la sua validità.

2 teorie:

a) TRADIZIONALE: il decreto legge è VALIDO ma la sua EFFICACIA è sottoposta alla CONDIZIONE RISOLUTIVA della mancata conversione in legge

b) ESPOSITO: il decreto legge è un atto INVALIDO in partenza, perché NELLA PRASSI il governo si appropria dell’esercizio della funzione legislativa in modo ARBITRARIO (senza quindi rispettare per davvero i requisiti di straordinerietà, necessità e urgenza)

–<ABUSO, REITERAZIONE e sentenze della corte costituzionale>

in ordine alla disciplina prevista dall’articolo 77 costituzione si è pronunciata, diverse volte, la corte costituzionale.

1) sent 1995: la corte afferma la propria competenza a sindacare i presupposti di necessità e urgenza dei decreti legge

2) sent 1996: la corte afferma l’INCOSTITUZIONALITÀ della reiterazione, SENZA!! DISTINZIONI (previste invece nell’art 15 legge 400) MA!! prevedendo che la reiterazione vizia gli eventuali vizi presenti nel decreto e NON la legge di conversione ( => stando a questa sentenza, se un decreto legge viziato viene convertito, non ci si può più far nulla! perché la legge di conversione è inattaccabile!)

3) sent 1997: la corte afferma che i vizi eventualmente presenti nel decreto legge si trasferiscono anche alla legge di conversione (è la prima volta che la corte si esprime in questo modo)

4) sent 1998: la corte afferma che la reiterzione è:

a) INCOSTITUZIONALE quando

1) manchino completamente i requisiti di necessità e urgenza

2) si effettuino plurime reiterazioni con lo scopo di prendere per sfinimento il parlameno e quindi far convertire il decreto

b) COSTITUZIONALE quando, anche allo scadere del termine dei 60 gg, il decreto venga reiterato perché SUSSISTONO ANCORA i requisiti di necessità e urgenza che hanno spinto il governo alla sua creazione

–<limiti>

a) quelli contenuti in COSTITUZIONE—> provocano IMMEDIATA INVALIIDITÀ del decreto per INCOSTITUZIONALITÀ

b) quelli contenuti nella legge 400–DIPENDE!!!:

1) quelli che trovano fondamento ANCHE nella costituzione—> prodovocano la situazione a)

2) quelli che NON trovano fondamento nella costituzione—> sono derogabili dal decreto legge in quanto questa ha FORZA DI LEGGE => è una fonte primaria proprio come la legge 400.

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