Art 7 cpc : COMMENTO!

COPERTINA ART 7 CPC COMMENTO

Art 7 cpc : COMMENTO!

in questo articolo ho riportato il testo della norma e, subito dopo, ho scritto un commento alla stessa. verranno, altresì, analizzate le recentissime novità introdotte con l’approvazione, in data 11 Marzo 2016, della legge delega di riforma della magistratura onoraria .

TESTO DELL’ARTICOLO

in base al c.1, Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice

in base al c.2, Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.

in base al c.3, il giudice di pace È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

 

COMMENTO ALL’ARTICOLO:

commento al c.1:

Dalla lettura del c.1 dell’art 7 cpc si desume che la competenza del giudice di pace rappresenta un’ipotesi della c.d. competenza mista (di materia e di valore, insieme).

 

Commento al c.2

Cosa si intende con l’espressione “circolazione di veicoli”?

La giurisprudenza (Cass. n. 3538/2014) ha affermato che va escluso che tale espressione – contenuta nel c.2 dell’art 7 cpc – vada intesa, al fine della individuazione della regola di competenza corrispondente, nel senso di “circolazione dei veicoli solo su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade private con situazione di traffico equiparabile a quello di una strada pubblica”…perché? La risposta è semplice: la regola contenuta in questo secondo comma dell’art 7 cpc è applicabile A PRESCINDERE dal tipo di strada – ciò significa che troverà applicazione in caso di di circolazione su qualunque strada o area (anche, eventualmente, privata).

N.B. : questo secondo comma attribuisce al giudice di pace la competenza per valore riguardo alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti…ATTENZIONE PERÒ: la competenza del giudice di pace NON si esaurisce nelle ipotesi contemplate dall’art. 2054 cc ma, invece, si estende a tutti quei casi che – pur non essendo suscettibili di essere disciplinati da tale articolo – rientrino però nella nozione di fatti illeciti cagionati dalla circolazione stradale di veicoli.

 

Commento al c.3

Il c.3 dell’art 7 cpc si occupa, invece, di disciplinare la c.d. competenza esclusiva del giudice di pace (quindi indipendentemente da quale sia il valore della causa). Nel periodo precedente alla riforma del giudice unico (avvenuta nel ’90) la competenza per le cause in questione era ripartita tra due soggetti: conciliatore e pretore. Successivamente vennero riunite – devolvendole alla competenza del pretore – e, infine, grazie alla legge del ’91, furono attribuite a quella del giudice di pace – al fine di eliminare le difficoltà che derivano dalla distinzione fra i due tipi di cause.

Nell’ipotesi prevista dall’art 7 cpc comma 3, chi sono i soggetti legittimati passivamente? (quindi quelli nei confronti dei quali può essere proposta la domanda giudiziale volta ad introdurre una causa inerente alle modalità d’uso dei servizi e dei beni condominiali?). La risposta è la seguente:

la giurisprudenza (Cass. n. 2483/2012) ha stabilito che tra le cause inerenti le modalità di uso dei servizi e dei beni condominiali (terzo comma art 7 cpc) NON rientrano SOLO quelle promosse contro condomini ma, invece, rientrano anche quelle promosse nei confronti di coloro che, pur non essendo condomini, siano comunque legittimati all’uso delle parti comuni (es il soggetto avente diritto di servitù di passaggio sul cortile del condominio)

N.B.: Ai sensi di questo terzo comma, n. 1, “il giudice di pace è competente, senza limite di valore, per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi”… sempre che non sorga controversia sulla proprietà o sui confini. Perché? Perché, in questo caso, la causa rientrerebbe tra quelle relative a beni immobili e, conseguentemente, la competenza andrebbe determinata (ex art.15 cpc) sulla base del valore della parte controversa dell’immobile.

 

NOVITÀ 2016:

Con la legge delega di riforma della magistratura onoraria sono state estese le competenze sia in ambito penale che civile. Vediamole nel dettaglio:
Nuovi reati di competenza del gdp
Al gdp è stata estesa la competenza per giudicare i reati di minacce, di furto a querela, di rifiuto a prestare le proprie generalità e su alcune infrazioni alla disciplina sulle autorizzazioni su fitofarmaci e additivi agli alimenti

 

competenza per materia e valore (cause civili)

Con riguardo alla competenza per materia:

–la competenza per i procedimenti di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi e di espropriazione mobiliare presso il debitore e di è stata assegnata al giudice di pace che, tuttavia, avrà comunque l’obbligo di seguire le direttive di un giudice togato – indicato dal presidente del tribunale.

-le controversie in materia condominiale sono divenute di competenza quasi esclusiva del GDP

–infine, anche le decisioni in volontaria giurisdizione (sia quelle riguardanti i casi di minore complessità, sia quelle inerenti le successioni e le comunioni) sono state affidate al gdp

Quanto alla competenza per valore:

–il valore passa da 5.000 a 30.000 euro per le cause relative ai beni mobili (e risarcimenti);

–il valore passa, invece, dai 30.000 a 50.000 euro per le cause relative al risarcimento del danno nascende da circolazione di veicoli stradali e/o natanti.

Altra modifica attiene al limite (sempre per valore) relativo alle cause nelle quali il gdp può decidere secondo equità. Il limite di 1.100 euro è stato elevato a 2.500 euro.

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