Art 43 cp (Elemento psicologico del reato) : COMMENTO!

COPERTINA ART 43 CP COMMENTO

Art 43 cp (Elemento psicologico del reato) : COMMENTO!

Testo di legge:

Il delitto

è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

è preterintenzionale o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico

Partendo dall’analisi del c.1 dell’art 43 cp Il dolo va inteso come coscienza dell’azione compiuta e volontà libera di compierla.

Ai fini della sussistenza del suddetto elemento psicologico soggettivo non è sufficiente la semplice previsione dell’evento. Occore, infatti, anche la sussistenza della proiezione della volontà diretta alla produzione dell’evento. È necessario, in altri termini, che vi sia corrispondenza tra ciò che l’agente voleva realizzare e l’evento effettivamente realizzatosi come conseguenza della condotta tenuta.

N.B. : NON è richiesta addirittura la coscienza dell’antigiuridicità della condotta affinché il soggetto agente sia punibile. In altre parole, è sufficiente che l’agente abbia coscienza e volontà di compiere una determinata azione.

Dolo generico e dolo specifico

il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato.

Il dolo specifico, invece, consiste nello scopo o finalità particolare e ulteriore che l’agente deve prendere di mira ma che potrebbe anche non realizzarsi effettivamente. Es: il ladro che compia il delitto di furto, oltre a volere l’impossessamento della cosa altrui mediante sottrazione deve, altresì, perseguire il fine ulteriore della realizzazione del profitto. Tuttavia, qualora questo fine ulteriore non si realizzi (perché, ad esempio, il ladro viene catturato prima di riuscire a vendere la refurtiva) il ladro sarà cmq punito per aver compiuto il furto.

Differenza tra dolo e movente

il dolo NON va confuso con il movente. Il movente, infatti, è definibile come “lo stimolo che ha indotto il soggetto agente ad agire in un determinato ad agire”. Nulla di più, quindi.

Quali forme può assumere il dolo?

A seconda dei vari livelli di intensità, il dolo può essere:

1)intenzionale/diretto: quando si persegue l’evento come scopo finale della condotta oppure come mezzo necessario per ottenere un risultato ulteriore

2)dolo eventuale: quando il soggetto agente accetta il rischio di verificazione di un evento ulteriore (rispetto a quello che vuole cagionare) e che non vorrebbe direttamente cagionare. Tuttavia, pur sapendo che dalla condotta voluta potrebbe scaturire anche questo ulteriore evento non voluto, accetta il rischio e non desiste (es: se tizio vuole uccidere caio e sa che caio tutti i giorni fa una passeggiata attraversando una determinata piazza, se decide di ucciderlo sa che potrebbe – ad esempio piazzando dell’esplosivo – uccidere anche, “involontariamente”, altre persone di passaggio in quella piazza. Tuttavia, pur di ucciedere il suo obiettivo, accetta il rischio che dall’esplosione rimangano ferite/muoiano altre persone. Ecco: l’eventuale ferimento/morte di altri soggetti costituice dolo eventuale).

Come si accerta il dolo?

L’accertamento presuppone una verificazione di tutte le circostanze esteriori che possano essere espressione dell’atteggiamento psicologico del soggetto agente, sulla base delle comuni regole di esperienza.

Con riguardo, invece, alla colpa – punibile sempre ai sensi dell’art 43 cp – questa si caratterizza sia dall’inosservanza di obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini o discipline ed, altresì, da un comportamento negligente, imprudente o imperito.

Che differenza c’è tra colpa generica e colpa specifica?

La colpa generica è caratterizzata dalla contrarietà della condotta alle regole di prudenza, diligenza e perizia – elaborate sulla base di giudizi effettuati sulla comune esperienza e ripetuti nel corso del tempo adattandoli e adeguandoli in accordo al livello di prevenzione dell’evento necessario nel caso specifico).

La colpa specifica, invece, ricorre nel caso di inosservanza della regola cautelare imposta dalla legge, regolamenti, ordini o discipline, a condizione che l’evento verificatosi fosse riconducibile al tipo di evento che la regola intendeva prevenire.

Come si accerta la colpa?

Il criterio di accertamento è quello della prevedibilità. Essa va intesa come possibilità di rappresentarsi nella mente l’evento dannoso come conseguenza di una determinata azione od omissione.

Questa verifica va effettuata in concreto ma riportandosi al momento in cui la condotta (commissiva od omissiva) è stata tenuta.

N.B. : non occorre che l’agente abbia consapevolezza della situazione di pericolo dalla quale scaturisce il dovere di applicare una determinata regola cautelare. È, infatti, sufficiente che tale pericolo risulti riconoscibile in concreto e che le conseguenze siano prevedibili.

Quindi, in questo caso, la valutazione sulla prevedibilità è fondata su un giudizio ripetuto nel tempo (basato, quindi, sull’esperienza) che mostri che ad una certa condotta (attiva od omissiva) segua SEMPRE (e NON eccezionalmente!) un determinato evento di danno o di pericolo.

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