Art 14 cp (Computo e decorrenza dei termini) : COMMENTO!

COPERTINA ART 14 CP

Art 14 cp (Computo e decorrenza dei termini) : COMMENTO!

Testo di legge:

1.Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

2.Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Commento:

il c.1 dell’art 14 cp fissa la coincidenza del calendario giudiziario con quello comune

il c.2 della norma, invece, riproduce, invece, il principio secondo cui dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur

quali sono le principali applicazioni dell’art 14 cp? vediamole insieme!

per quanto riguarda i giorni festivi, mentre il termine che scade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo è, invece, irrilevante la festività che intervenga nei giorni precedenti alla scadenza. La regola della proroga di diritto al giorno successivo del termine che scada in giorno festivo non opera invece con riguardo al termine per la presentazione della querela.

Con riguardo, invece, alla prescrizione, quando inizia a decorrere il termine per i reati consumati? Esso comincia a decorrere dal giorno in cui la condotta si è esaurita. E in riferimento al termine di scadenza? Questo coincide con il momento ultimo del giorno o del mese previsto dalla legge e calcolato con riferimento al calendario comune.

Riguardo alla durata della custodia cautelare, per stabilire se la scadenza del termine massimo di costodia cautelare, nel calcolo è necessario computare anche il giorno di inizio, TRANNE quando il termine sia stabilito a mesi.

Con riguardo alla durate della detenzione, questa va invece determinata sulla base del calendario comune e i giorni NON vanno calcolati ad ore ma, invece, per intero.

Nel giudizio direttissimo il termine, in precedenza stabilito dall’art 502 c.1 cpp ed oggi, invece, previsto dall’art 449 cpp (N.B. Il termine in question è di natura processuale!) decorre dal giorno in cui l’imputato è fermato o arrestato. Perché? Perché da quel momento può avere inizio la custodia preventiva.

Con riguardo, poi, alla querela, il computo del termine di 3 mesi (per poterla validamente proporre) va effettuato non tenendo conto del numero dei giorni di cui è composto ogni mese intermedio. Inoltre è bene ricordare che il termine è di 3 mesi e NON di 90 giorni – decorrente dalla notizia del fatto che costituisce reato. Da ciò consegue che la scadenza di un termine che sia, dalla legge, stabilito a mesi e non a giorni si verifica ex art 14 cp dal giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune e, quindi, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è comporto ogni singolo mese (Cass V, 3-3-2008 n. 9572).

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