Riassunti Diritto Processuale Civile – OPPOSIZIONE all’ESECUZIONE

COPERTINA ART OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Riassunti Diritto Processuale Civile – OPPOSIZIONE all’ESECUZIONE

essa consiste nell’opposizione presentata nei confronti dell’azione esecutiva in sé. L’esecutato, infatti, ritiene in questo caso che l’illegittimità riguardi l’azione esecutiva nella sua interezza. Ad es per difetto di titolo (assoluto – nel caso il titolo esecutivo manchi; ovvero nei confronti di un titolo esecutivo presente); ovvero nel caso in cui l’esecutato ritenga che, oggetto dell’esecuzione, siano beni impignorabili.

Più precisamente le contestazioni mosse dall’esecutato possono riguardare
-l’originaria, o sopravvenuta, inesistenza del titolo esecutivo
-l’inidoneità soggettiva del titolo a fondare l’esecuzione ad opera di quel soggetto (il creditore) o contro quel soggetto (es: l’esecutato nega la sua qualità di erede e, di conseguenza, con l’opposizione vuole accertare e dimostrare che, in assenza della qualità di erede, il creditore non poteva agire contro di lui
-l’inidoneità del titolo a fondare “quel particolare tipo di esecuzione” (l’esecutato si oppone, ad es, contestando che il titolo in possesso del creditore lo legittimasse ad attivare l’espropriazione forzata presso i beni del debitore).

Per quanto riguarda i soggetti legittimati:
-legittimati attivamente sono il debitore o il terzo escussi (ovvero un loro creditore che, ex art 2900 cc si surroghi ad essi)
-legittimati passivamente: è legittimato passivamente SOLO il creditore procedente (nel senso che solo costui si può opporre all’opposizione – gli eventuali creditori intervenuti, infatti, non potranno contrastare l’opposizione ma solo intervenire volontariamente nella causa od essere chiamati ad intervenire per comunanza della controversia.

Le opposizioni possono essere proposte prima o durante il processo di esecuzione:

-se proposte prima → l’opposizione va proposta contro il precetto con atto di citazione da proporre dinnanzi al giudice competente per valore (ex art 17 cpc) e per territorio (ex art 27 cpc). Inoltre, il giudice dell’esecuzione, qualora ritenga che vi siano gravi motivi, può sospendere l’efficacia del titolo esecutivo finché non sia decisa l’opposizione (tale facoltà gli è consentita dall’art 615 cpc)

-se è posteriore al pignoramento (e quindi è proposta durante il processo di esecuzione) questa va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione il quale, se competente, procederà all’istruzione mentre, in caso contrario, rimetterà le parti dinnanzi al giudice competente. In ogni caso, ex art 624 cpc, l’eventuale sospensione del processo di esecuzione in corso (fino alla sentenza conclusiva del processo di cognizione avente ad oggetto l’opposizione) può essere pronunciata SOLO dal giudice dell’esecuzione.

Il giudizio di opposizione si conclude con l’emanazione (da parte del giudice ordinario di cognizione) di una sentenza (che successivamente alla riforma della L 69/2009 è appellabile) che può essere:
-di rigetto (in tale caso l’esecutato avrà interesse ad appellare la sentenza): in questo caso il processo di esecuzione sospeso, ovvero la temporanea sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo – nel caso in cui l’opposizione fosse stata proposta prima dell’inizio dell’esecuzione – riprende ovvero torna ad essere efficace legittimando il creditore all’esecuzione
-di accogliomento: in questo caso gli atti di esecuzione diventano illegittimi (in tale caso però il creditore avrà naturalmente interesse ad appellare la sentenza)

Precedente Riassunti Diritto Processuale Civile - Le OPPOSIZIONI in GENERALE Successivo Articolo 52 Codice Penale - Difesa Legittima