Riassunti Diritto Processuale Civile – Opposizione agli atti esecutivi

COPERTINA ART OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI

Riassunti Diritto Processuale Civile – Opposizione agli atti esecutivi

(N.B.: i seguenti riassunti sono stati da me realizzati allo scopo di rendere più agevole la comprensione della materia e di agevolare, altresì, lo studio delle norme. Per tale ragione, essi non hanno la presunzione di sostituirsi allo studio delle singole norme ma, piuttosto, di accompagnare il lettore nello studio delle stesse rendendone più agevole la comprensione. Per tale motivo, consiglio di affiancarli allo studio del codice 😉 )

l’opposizione agli atti esecutivi consiste nella contestazione della regolarità formale del precetto, del titolo esecutivo e degli altri atti esecutivi.

Può essere diretta quindi a contestare:

-la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto

-la regolarità formale della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e degli altri atti esecutivi

-l’opportunità degli atti esecutivi compiuti.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati:

legittimati attivamente: sono il debitore, il terzo proprietario assoggettato ad esecuzione, il creditore procedente, quelli intervenuti ed, eventualmente, il terzo soggetto che detenga i beni del debitore

-legittimati passivamente: sono i soggetti che hanno compiuto l’atto/gli atti esecutivi nei confronti dei quali è stata proposta opposizione.

Per quanto riguarda la forma dell’istanza di opposizione, questa va proposta con citazione (se proposta prima dell’inizio del processo di esecuzione); con ricorso diretto al giudice dell’esecuzione (nel caso in cui sia proposta successivamente all’atto di pignoramento e, quindi, durante il processo di esecuzione).

Per quanto riguarda il giudice competente, se è contestata la regolarità del precetto o del titolo esecutivo è competente il giudice del luogo di residenza o elezione del domicilio indicato all’interno del precetto. In mancanza di tale indicazione, il giudice competente sarà quello del luogo in cui è stato notificato il precetto (n.b. Per “giudice” si intende sempre il Tribunale).

Ai sensi dell’art 186 bis disp att cpc (introdotto con la L 69/2009) il giudizio di cognizione avente ad oggetto l’opposizione agli atti esecutivi deve trattato da un magistrato DIVERSO da quello che ha emanato gli atti nei confronti dei quali si propone l’opposizione (es: se si propone opposizione nei confronti del “titolo esecutivo sentenza”, il giudice – persona fisica – competente a trattare il giudizio di opposizione NON potrà essere quello che ha emanato la sentenza). Resta invece SEMPRE di competenza del giudice dell’esecuzione la decisione circa l’eventuale sospensione del processo di esecuzione (fino al momento in cui venga decisa, nel processo di cognizione con sentenza, l’opposizione).

Le due differenze fondamentali tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, sono le seguenti:

1)l’opposizione all’esecuzione risolve una questione di MERITO. La contestazione infatti riguarda la regolarità sostanziale dell’intero processo di esecuzione (in altre parole, con questo tipo di opposizione si vuole accertare che l’intera esecuzione non aveva ragione di esistere perché illegittima – per le cause spiegate su)

2)per quanto riguarda il termine di prescrizione, questo è quello ordinario decennale (per l’opposizione all’esecuzione) ed è invece un termine di decadenza di 5 gg (dalla data del compimento dell’atto o della sua notificazione) in caso di opposizione agli atti esecutivi

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