MEDIAZIONE TRIBUTARIA SOGGETTI ABILITATI – Ecco quali sono!

COPERTINA ART mediazione tributaria soggetti abilitati

MEDIAZIONE TRIBUTARIA SOGGETTI ABILITATI – Ecco quali sono!

I soggetti abilitati all’assistenza dinanzi alle commissioni tributarie e, altresì, nella mediazione tribuaria sono:
-gli avvocati,
-i commercialisti,
-i ragionieri,
-i periti commerciali
-i consulenti del lavoro (purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica)

N.B.: è necessario che essi siano iscritti nei relativi albi professionali. Tali soggetti potranno, a quel punto, assistere il contribuente per qualsiasi tipo di contenzioso fiscale.

Vi sono poi, oltre a queste, anche altre figure professionali che sono, dalla legge, abilitate alla difesa.
Stiamo parlando di: ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari (ma solo per le materie che riguardino l’estensione, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale); gli spedizionieri doganali (ma solo per le materie concernenti i tributi amministrati dall’agenzia delle Dogane).

Quindi, in altre parole, tutti questi soggetti abilitati possono prestare la propria assistenza dinnanzi alle commissioni tributarie (e quindi anche per la precedente fase di reclamo – la mediazione tributaria) ma solo in determinati ambiti, espressamente stabiliti, e che attengano alle loro specifiche competenze.
Inoltre se è lo stesso contribuente, destinatario dell’atto impositivo reclamabile, a rientrare in una delle categorie sopra elencate, la legge gli riconosce il diritto di difendersi da solo – anche nei casi in cui il valore della lite sia superiore ai 2.528,82 euro (N.B. Il presente valore va calcolato al netto delle sanzioni e degli interessi richiesti con l’atto impositivo che si impugna).

Come va calcolato, invece, in caso di controversie relative esclusivamente ad irrogazioni di sanzioni? In tali ipotesi il valore è costituito dalla loro somma.
Nelle controversie contro il fisco, il cui valore non superi i 20mila euro, il contribuente è obbligato a esperire, preventivamente e a mezzo dei soggetti abilitati, un tentativo di mediazione (anche denominato reclamo). Perché? perché ciò potrebbe risolvere a monte il contenzioso e chiuderlo, quindi, in modo definitivo, senza la necessità di istruire una causa dinnanzi alla Commissione Tributaria competente.

È importante ricordare che l’Agenzia delle Entrate con la circolare del 29 dicembre 2015 (commentando le novità introdotte dal DLgs n. 156/2015, attuativo della delega fiscale per la riforma del processo tributario) ha ampliato la categoria dei soggetti abilitati all’assistenza in sede di mediazione tribuaria ed altresì dinnanzi alle commissioni tribuarie. Di conseguenza, a far data da tale provvedimento, anche ai dipendenti dei Caf viene riconosciuta la qualifica di soggetti abilitati – ovviamente in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti.

Con la citata circolare, inoltre, Le novità (che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1 gennaio 2016) riguardano anche:
a)l’estensione della mediazione tributaria a tutti i ricorsi fino a 20.000 euro – che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti
b)la conciliazione anche in appello.

Mediazione Tributaria Enti locali (accenni)

Il D.Lgs. 156/2015 ha riformato la disciplina di contenzioso e interpelli prevedendo l’estensione della procedura di reclamo e mediazione anche ad ambiti diversi dagli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Questa estensione, pertanto, coinvolge anche gli atti impositivi emessi dagli Enti locali. Sul punto è importante ricordare anche le indicazioni della CM 38/E/15, in particolar modo (anche se non soltanto) per quanto concerne tempistiche e decorrenza.

Cosa accade in caso di omessa presentazione dell’istanza di mediazione tributaria?

Se presentando un ricorso alla Commissione Tributaria contro una cartella esattoriale, un fermo o un’ipoteca di Equitalia, o contro un atto dell’Agenzia delle Entrate e, prima della sua notifica, ci si dimentica di di presentare l’istanza di mediazione tributaria (che, come detto, per le cause inferiori a 20.000 euro è ormai diventata sempre obbligatoria) il giudice NON rigetterà il ricorso ma, alla prima udienza, consentirà al contribuente di provvedere all’adempimento, assegnandogli un termine per eseguire la mediazione. Questo è quanto prevede una recente modifica alla normativa sul reclamo-mediazione tributaria (Art. 17 bis operata dalla L. 147/13).

In forza di tale modifica, quindi, la mancata presentazione dell’istanza di mediazione non costituisce più una causa di inammissibilità del ricorso ma, invece, una semplice causa di improcedibilità comunque sanabile. Ciò è stato ulteriormente chiarito dalla la Commissione Tributaria Regionale di Roma in una recente sentenza (CTR Lazio, sent. n. 4308/16.)

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