Diritto Penale – Reato di Autocalunnia (art 369 cp)

COPERTINA ART AUTOCALUNNIA

Diritto Penale – Reato di Autocalunnia (art 369 cp)

KEY WORDS:
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l’Autocalunnia è un reato disciplinato dall’art 369 c.p.
È un reato di pericolo, in quanto per la sua consumazione è richiesta anche la sola messa in pericolo del bene tutelato.
Tale bene è, anche in questo caso (come per il delitto di calunnia) l’interesse facente capo allo stato di evitare che la persecuzione dei reati sia fuorviata.
Il soggetto attivo del reato può essere chiunque

la condotta tipica, a differenza di quella del delitto di calunnia, consiste nell’autoincolpazione per un reato NON commesso ovvero per un reato commesso da un’altra persona.
La condotta presenta ulteriori 2 particolarità:
1)è ammessa la sola autocalunnia formale (in quanto la norma non fa alcun riferimento alla possibilità di commettere un’autocalunnia reale)
2)la norma parla soltanto di “dichiarazione”, in quanto, a differenza di quanto previsto per il delitto di calunnia, nei riguardi di quello di autocalunnia non sarebbe immaginabile un’istanza, richiesta contro se stessi.
La modalità tipica di realizzazione del reato è quindi quella della dichiarazione intesa, anche in questo caso (come per il delitto di simulazione di reato e di calunnia) in senso atecnico. La calunnia può tuttavia essere commessa anche mediante confessione dinnanzi al PM ma, se realizzata dinnanzi alla polizia giudiziaria, ha il semplice valore di dichiarazione.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, in quanto è sufficiente la consapevolezza e volontà di autoincolparsi per un reato immaginario o commesso da un altro soggetto

quanto al concorso di persone nel reato è opportuno fare una riflessione: se vi è accordo tra il soggetto che intende commettere il delitto di autocalunnia e uno o più soggetti esterni che acconsentono (o viceversa uno o più soggetti esterni che propongono ad un terzo soggetto di commettere il delitto di autocalunnia e questi accetti – quindi non è rilevante la “direzione” dell’intenzione) allora risponderanno TUTTI di concorso in autocalunnia. Se, invece, un accordo in tal senso NON è stato preso, il soggetto che ha commesso il delitto di autocalunnia risponderà per tale reato, gli altri soggetti, invece, risponderanno di calunnia nei suoi confronti.

Quanto, infine, al concorso di reati, è importante sottolineare che un concorso tra delitto di calunnia e di autocalunnia NON potrà mai realizzarsi, in quanto la calunnia è reato più grave, ragion per cui assorbe in sé il delitto di autocalunnia.
Si è posto, invece, il problema dell’eventuale configurazione di un concorso di reati tra il reato di autocalunnia e quello di favoreggiamento personale (nelle ipotesi in cui il movente del soggetto attivo fosse quello di autoincolparsi per aiutare un terzo soggetto. Sul punto la Cassazione ha espresso parere contrario al concorso di reati, giustificando tale assunto sulla base del principio di specialità, che porta a concludere per l’applicazione del reato di autocalunnia in luogo di quello di favoreggiamento. In realtà, posto che un vero e proprio rapporto di specialità NON sussiste tra le due norme (il 369- calunnia – e il 378 – favoreggiamento personale) si può ritenere che la conclusione a cui è giunta la Cassazione sia giustificabile in base al principio di consunzione (o assorbimento). Tuttavia, posto che il reato di favoreggiamento personale è punito più gravemente rispetto a quello di autocalunnia, anche questa seconda giustificazione potrebbe non reggere completamente.

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