Diritto Amministrativo CORSO BASE – #1 : Cosa sono gli Enti Pubblici?

cosa sono gli enti pubblici

 Cosa sono gli Enti Pubblici?

 

Iniziando lo studio del diritto amministrativo, anche in considerazione dei numerosi concorsi pubblici banditi in questo 2022, è opportuno, innanzitutto, prendere familiarità con il concetto di ente pubblico, in quanto la pubblica amministrazione è costituita proprio da questa tipologia di soggetti giuridici.

Lo Stato, ossia quell’ente pubblico che detiene il monopolio della forza legittima su un determinato territorio, è il principale fra gli enti pubblici.

Nel nostro ordinamento giuridico, tuttavia, vige il principio del c.d. pluralismo della P.A. secondo cui, oltre allo Stato, vi sono altri enti pubblici dotati di potestà pubbliche e che, quindi, perseguono finalità pubbliche. Questi, tutti insieme, costituiscono la c.d. amministrazione indiretta.

Gli enti pubblici parastatali, ossia quelli strumentali ed ausiliari allo Stato, sono disciplinati, innanzitutto, dalla L. 70 del 1975 la quale, in particolare, all’art 4 sancisce che un ente pubblico possa essere costituito o riconosciuto soltanto per legge. Tuttavia, siccome alcuni di essi sono sorti prima dell’emanazione della citata legge, nel tempo dottrina e giurisprudenza hanno individuato ulteriori requisiti idonei a qualificare un soggetto giuridico quale ente pubblico. Questi sono l’assoggettamento ad un sistema di controlli pubblici; l’esercizio da parte dello Stato o di altra P.A. di un potere direttivo sugli organi dell’ente; la partecipazione dello Stato o della diversa P.A. alle spese di gestione dell’ente; la costituzione ad iniziativa pubblica; l’ingerenza dello Stato o di altra P.A. nella nomina e nella revoca dei dirigenti dell’ente e la corresponsione di finanziamenti pubblici.

In ogni caso, è importante aver presente la seguente macro-differenza tra gli enti pubblici: gli enti pubblici funzionali, c.d. autarchici ossia soggetti alla disciplina del diritto amministrativo, da un lato, e gli enti pubblici economici, dall’altro.

In questa occasione, ci occuperemo degli enti pubblici autarchici.

Essi presentano le seguenti caratteristiche:

  • autarchia: ossia “capacità di amministrarsi da sé” e, quindi, di amministrare i propri interessi esercitando un’attività amministrativa avente i medesimi caratteri ed efficacia giuridica di quella Statale;
  • autotutela: ossia il potere riconosciuto dalla legge all’amministrazione (Stato o altri enti pubblici) “di farsi giustizia da sé”, chiaramente nel rispetto della legge, attraverso istituti amministrativi sempre previsti dalla legge salvo, naturalmente, la possibilità per il destinatario di tali provvedimenti di ricorrere in sede giurisdizionale in caso di lesione di una propria posizione giuridica soggettiva;
  • autonomia: può essere giuridica, di gestione, politica e finanziaria. Essa è definibile come la capacità di tutti gli enti pubblici di dettare essi stessi le regole che disciplinano le materie di loro competenza;
  • autogoverno: definibile come la facoltà riconosciuta ad alcuni enti pubblici di amministrarsi per mezzo di governanti che vengono scelti dai propri governati.

Con riguardo al funzionamento degli enti pubblici, occorre innanzitutto fare chiarezza su due concetti distinti, ma strettamente collegati tra di loro: organo e ufficio.

L’organo è la persona fisica che essendo alle dipendenze di una PA, legata quindi ad essa da un rapporto di servizio, presta la propria opera professionale; l’ufficio è, invece, il complesso degli individui e l’insieme dei mezzi materiali di cui dispone la PA. Tra organo ed ufficio intercorre la c.d. immedesimazione organica, tale per cui l’ente pubblico, quando agisce, agisce per mezzo dei propri organi (es: il Ministero è un ufficio mentre il ministro è un organo).

Riguardo ai rapporti che intercorrono tra i diversi organi di un ente, questi possono essere:

  • di tipo gerarchico:
  1. in senso stretto: quello militare dove il sottoposto deve eseguire degli ordini diretti;
  2. in senso lato, più al passo con i tempi per la maggior parte delle PA in cui il superiore impartisce delle direttive, lasciando quindi un margine di discrezionalità in merito al modo in cui queste vengono eseguite);
  • di coordinamento (tra uffici)
  • di controllo:
  1. sugli organi: in questo caso è effettuato attraverso inchieste, ispezioni, ecc. irrogando, eventualmente, sanzioni come la revoca, la sospensione, etc. a carico dei soggetti;
  2. sugli atti: può essere preventivo o successivo – in entrambi i casi, comunque, si effettua su atti perfetti, ossia per i quali il procedimento di formazione è concluso ma, nel primo caso, essendo “preventivo” il controllo opera su atti non ancora efficaci; nel secondo, invece, su atti già efficaci, per farne venire meno la vigenza (mediante annullamento o revoca) o a modificarli (riforma).

Come opera concretamente un ente pubblico? Nel rispetto del c.d principio di competenza, che può essere di 3 tipi: per materia, territorio e per grado.

L’esercizio della competenza può, tuttavia, in alcuni casi essere trasferito ad altro soggetto. Questi casi sono i seguenti:

  • avocazione: in tale ipotesi l’organo gerarchicamente superiore si sostituisce, “avocando a sé” il potere di competenza dell’organo inferiore;
  • sostituzione: in questo caso l’organo gerarchicamente superiore si sostituisce all’organo inferiore per porre rimedio alla sua inerzia;
  • delega: l’organo gerarchicamente superiore delega all’organo inferiore l’esercizio di una competenza ma può sempre revocare gli effetti dell’atto/atti compiuti.

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