Denuncia di danno temuto e Denuncia di nuova opera – art 688 cpc: COMMENTO

COPERTINA ART 688 CPC COMMENTO

Denuncia di danno temuto e Denuncia di nuova opera – art 688 cpc: COMMENTO

art 688 cpc (forma della domanda)

il c.1 dell’art 688 cpc si occupa di indicare la forma dell’atto introduttivo del procedimento in esame. Ebbene questo va introdotto con ricorso diretto al tribunale competente (e la competenza territoriale si determina in base all’art 21 cpc)

il c.2 dell’art 688 cpc pone invece un collegamento con l’art 669 quater cpc. In pratica, qualora le domande cautelari in esame vengano proposte “in corso di causa”, l’individuazione del giudice competente andrà fatta nei modi previsti dall’art 669 quater cpc.

la funzione che hanno in comune la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto è di tipo cautelare. Queste azioni, infatti, sono volte a prevenire e/o ad arrestare un danno in itinere

l’oggetto delle azioni in esame è la proprietà o altro diritto reale oppure il possesso. La natura giuridica di tali azioni (denominate “azioni di nunciazione”) è caautelare mentre la natura giuridica delle azioni eventualmente esercitate nel caso di successiva introduzione di un ordinario processo di cognizione, può essere di azioni petitorie o possessorie (le prime a tutela della proprietà o altro diritto reale e, le seconde, a tutela del possesso). È compito del giudice quello di stabilire se la natura giuridica dell’azione esercitata sia petitoria o possessoria. Tale valutazione è possibile in base alla causa petendi (ragione dedotta in giudizio) ed al petitum (oggetto della domanda).

È importante sottolineare che, con la modifica introdotta dalla L 80/2005, ai sensi del nuovo c.6 dell’art 669 octies cpc anche i provvedimenti cautelari in esame rientrano tra l’elenco di quelli per i quali NON è più obbligatoria la successiva instaurazione del processo di merito (nel rispetto “dell’allentamento della strumentalità del processo cautelare rispetto a quello di merito” introdotta con la riforma del 2005).

chi sono i legittimati attivi? La legittimazione attiva spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento, al creditore ipotecario ex art 2813 cc ed al possessore. NON spetta invece al semplice detentore. Cosa significa questo? Significa che, ad es, tali azioni NON potranno essere esercitate dal conduttore di un immobile (in quanto costui detiene solamente l’immobile, NON lo possiede)..MA! Nel caso in cui all’interno dell’immobile locato il conduttore abbia portato uno o più beni mobili di sua proprietà, allora, rispetto ad essi potrà invece esercitare tali azioni (qualora, ad es, al momento del rilascio dell’immobile il locatore affermi di essere proprietario di beni mobili che, invece, sono di proprietà del conduttore).

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