Art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo)
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta
dalla formazione dell’inventario dei beni.
Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori
l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in
giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell’articolo seguente.
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