Art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo)

art 52 c.c.
art 52 c.c.

 

Art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo)

L’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta
dalla formazione dell’inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori
l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in
giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti
nell’articolo seguente.

 

Video

 

 

il presente articolo, come tutti quelli del blog, verranno costantemente aggiornati ed arricchiti allo scopo di rendere il più attuali possibili le informazioni in essi contenute.

©Riproduzione riservata

 

Precedente Art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente) Successivo Art. 53 c.c. (Godimento dei beni)